COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD SPORTING ABBIATEGRASSO Camp. 2° Categoria Gir. S Gara del 24.01.2016 tra Arluno Calcio / ASD Sporting Abbiategrasso C.U. n. 27 della Delegazione di Milano datato 28.01.2016.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD SPORTING ABBIATEGRASSO Camp. 2° Categoria Gir. S Gara del 24.01.2016 tra Arluno Calcio / ASD Sporting Abbiategrasso C.U. n. 27 della Delegazione di Milano datato 28.01.2016. La Società ASD SPORTING ABBIATEGRASSO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino al 28/05/2016 il proprio tesserato Sig. Ivan POGLIANI ritenendo la sanzione eccessiva rispetto allo svolgimento dei fatti.. Su tale presupposto veniva richiesto alla Corte Sportiva di Appello Territoriale la riforma della decisione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta attentamente la documentazione e gli Atti Ufficiali, risulta invero in modo inconfutabile che il comportamento tenuto dal tesserato in questione risulta meritevole della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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