COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD SPERANZA AGRATE Camp. Allievi Reg. B Gir. C Gara del 24.01.2016 tra ASD Speranza Agrate / Calcio Brusaporto C.U. n. 42 del CRL datato 28.01.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD SPERANZA AGRATE Camp. Allievi Reg. B Gir. C Gara del 24.01.2016 tra ASD Speranza Agrate / Calcio Brusaporto C.U. n. 42 del CRL datato 28.01.2016. La Società ASD SPERANZA AGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino al 10/03/2016 il proprio tesserato Sig. Danilo BRAMBILLA ritenendo la sanzione eccessiva rispetto allo svolgimento dei fatti.. Su tale presupposto veniva richiesto alla Corte Sportiva di Appello Territoriale la riforma della decisione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta attentamente la documentazione e gli Atti Ufficiali, risulta invero in modo inconfutabile che il comportamento tenuto dal tesserato in questione risulta meritevole della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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