COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO Camp. Allievi Reg. B gir. A Gara del 17.01.2016 tra Castello Vighizzolo / Torino Club C.U. n. 41 del CRL datato 21.01.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO Camp. Allievi Reg. B gir. A Gara del 17.01.2016 tra Castello Vighizzolo / Torino Club C.U. n. 41 del CRL datato 21.01.2016. La Società G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per n. 3 gare il proprio tesserato Sig. Filippo CARRANTE ritenendo la sanzione eccessiva rispetto allo svolgimento dei fatti. Su tale presupposto veniva richiesto alla Corte Sportiva di Appello Territoriale la riforma della decisione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta attentamente la documentazione e gli Atti Ufficiali, risulta invero in modo inconfutabile che il comportamento tenuto dal tesserato in questione risulta meritevole della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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