COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo FC LA FORTEZZA – Camp. Calcio a 5 Serie C 2 Gir. A Gara del 10.12.2015 tra FC La Fortezza / Dairago Calcio a 5 C.U. n. 36 del CRL datato 17.12.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo FC LA FORTEZZA – Camp. Calcio a 5 Serie C 2 Gir. A Gara del 10.12.2015 tra FC La Fortezza / Dairago Calcio a 5 C.U. n. 36 del CRL datato 17.12.2015 La Società FC LA FORTEZZA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6 sia alla FC LA FORTEZZA sia alla DAIRAGO CALCIO A 5, sostenendo che l’arbitro aveva errato nel sospendere la gara e che tale sospensione non era comunque da addebitare alla FC LA FORTEZZA. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta la memoria inviata dalla reclamante, preso atto che nessuno si è presentato davanti a Questa Corte nonostante regolare convocazione, osserva : dagli atti di gara emerge inequivocabilmente, come correttamente affermato dal GS, che la partita è stata sospesa per una rissa generalizzata avvenuta al 40° del secondo tempo che ha coinvolto esponenti di entrambe le squadre. A fronte di ciò, è corretto ritenere sussistente la responsabilità di entrambe le squadre, come ha fatto il GS, con la conseguente applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara sia alla FC LA FORTEZZA sia alla DAIRAGO CALCIO A 5. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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