COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo del calciatore FIORI NICOLO – Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 24.01.2016 tra Castelleone / Torrazzo Victor C.U. n. 29 della Delegazione di Cremona datato 28.01.2016. Reclamo CASTELLEONE – Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 24.01.2016 tra Castelleone / Torrazzo Victor C.U. n. 29 della Delegazione di Cremona datato 28.01.2016.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 11/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo del calciatore FIORI NICOLO – Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 24.01.2016 tra Castelleone / Torrazzo Victor C.U. n. 29 della Delegazione di Cremona datato 28.01.2016. Reclamo CASTELLEONE – Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 24.01.2016 tra Castelleone / Torrazzo Victor C.U. n. 29 della Delegazione di Cremona datato 28.01.2016. Con un primo ricordo, il sig. FIORI NICOLO ha proposto ricorso avverso la decisione del G.S. che lo ha squalificato per quattro gare, lamentando che a seguito dell’intervento pregiudizievole a suoi danni posto in essere da un avversario, cadeva a terra senza successivamente porre in essere alcuna azione nei confronti del responsabile del fallo, né tantomeno gesti violenti né di reazione. Con un successivo ricorso la società CASTELLEONE proponeva ricorso avverso la medesima decisione del GS, chiedendo una riduzione della sanzione. In via preliminare, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, dispone la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva ed osserva quanto segue : contrariamente da quanto affermato dal calciatore, dal referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il cui contenuto è stato poi confermato dal direttore di gara sentito per chiarimenti, emerge che, il giocatore FIORI NICOLO’ “spostava” l’arbitro e colpiva con la spalla il calciatore avversario, che si era reso responsabile del fallo ai suoi danni. Il comportamento, da qualificarsi come aggressivo e non violento, è stato correttamente qualificato dal Giudice Sportivo ed altrettanto sanzionato con la squalifica per quattro gare del calciatore responsabile. La sanzione, da ritenersi congrua, deve pertanto essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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