COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MARINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MARINA/OLIMPIA DEL 30.1.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 119 del 3.2.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 122 del 10/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. MARINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MARINA/OLIMPIA DEL 30.1.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 119 del 3.2.2016)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SANTINI Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per tre gare effettive perché “Espulso per condotta violenta, alla notifica del provvedimento si avvicinava all’arbitro con fare intimidatorio insultandolo ripetutamente.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Marina, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto questi, espulso per un fallo di gioco, non avrebbe proferito all’arbitro le espressioni ascrittegli, attribuibili, invece, ad altri calciatori avvicinatisi al momento dell’espulsione.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuto il calciatore Santini responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara;
considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore in questione: 1) espulsione per fallo di giuoco; 2) espressioni offensive rivolte all’arbitro;
ritenuto che lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tesserato all’incontro non giustifica né attenua il suo comportamento offensivo nei riguardi dell’ufficiale di gara;
ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore, giustifica pienamente la squalifica applicata dal Giudice sportivo;
visti gli artt. 19, commi 4, lett. a) e 10 del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Marina, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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