COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO IN PROPRIO DEL DIRIGENTE ANDREOLI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE FINO AL 23 MARZO 2016 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMERATESE/ATLETICO 2008 DEL 23.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 58 del 27.1.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO IN PROPRIO DEL DIRIGENTE ANDREOLI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE FINO AL 23 MARZO 2016 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMERATESE/ATLETICO 2008 DEL 23.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 58 del 27.1.2016) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al dirigente ANDREOLI Cristian, nell’occasione massaggiatore della Cameratese A.S.D., la sanzione dell’inibizione fino al 23 marzo 2016 per il comportamento violento da questi tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato, chiedendo la riduzione della sanzione inflittagli in quanto, a suo dire, si sarebbe limitato a reagire, mettendogli una mano in faccia e spingendolo leggermente, al calciatore della squadra avversaria che aveva tentato di colpirlo con una testata e poi aveva simulato buttandosi a terra, dicendo di essere stato colpito con un pugno. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto dirigente, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello accoglie il gravame come sopra proposto e, per l’effetto, riduce l’inibizione applicata al dirigente ANDREOLI Cristian al 10 marzo 2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it