COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 11 Febbraio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 7.1.2016 prot.n. 976 pf15- 16/GT/dl nei confronti di: Sig. Basno Adrian, calciatore; Sig. Melchionna Alessandro, Dirigente accompagnatore; A.s.d. ASCOLI SATRIANO in relazione al comportamento dai medesimi tenuto in occasione della gara del Campionato Provinciale Allievi svoltasi a San Severo (FG) l’11.1.2015 tra l’ Asd Ascoli Satriano e l’Asd Punto Foggia;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 11 Febbraio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 7.1.2016 prot.n. 976 pf15- 16/GT/dl nei confronti di: Sig. Basno Adrian, calciatore; Sig. Melchionna Alessandro, Dirigente accompagnatore; A.s.d. ASCOLI SATRIANO in relazione al comportamento dai medesimi tenuto in occasione della gara del Campionato Provinciale Allievi svoltasi a San Severo (FG) l’11.1.2015 tra l’ Asd Ascoli Satriano e l’Asd Punto Foggia; Per rispondere: il Sig. Basno Adrian, calciatore regolarmente tesserato per la soc. ASD Ascoli Satriano della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 1, del CGS della FIGC, in relazione all’art. 34 delle NOIF, comma 3, per aver partecipato alla gara dell’11.2.2015 tra l’ Asd Punto Foggia e l’Asd Ascoli Satriano, senza avere richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Comitato Regionale competente; mil Sig. Melchionna Alessandro, Dirigente accompagnatore della soc. ASD Ascoli Satriano della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 1, del CGS della FIGC, in relazione all’art. 34 delle NOIF, comma 3, e 61, comma 1, per aver, nella qualità di cui innanzi sottoscritto la relativa distinta di gara dell’11.2.2015 tra l’ Asd Punto Foggia e l’Asd Ascoli Satriano, inserendo il nominativo del calciatore Basno Adrian, non autorizzato alla relativa partecipazione per non aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Comitato Regionale competente; dell’ A.s.d. ASCOLI SATRIANO, per la violazione di cui all’art. 4, comma 2 del CGS della FIGC per responsabilità oggettiva relativamente alle violazioni ascritte ai propri tesserati; Alla luce degli accertamenti espletati dalla Procura Federale della FIGC, il Collegio giudicante ha preso atto della documentazione relativa al deferimento, fissando l’odierna udienza per l’audizione degli incolpati. Con racc. a.r. del 7.1.2016, prot.n. 12/10/2015-16 il Tribunale intestato disponeva la convocazione del deferito per la riunione del giorno 1°.2.2016 alla quale compariva solo l’Avv. Nicola Monaco per la P.F. mentre nessuno compariva per i prevenuti, nonostante la constatata ritualità della convocazione dei medesimi, previamente riscontrata. Attesi dieci minuti, il Presidente, constatata la mancata comparizione senza giustificato motivo dei prevenuti, e rilevata l’assenza di ogni e qualsivoglia comunicazione al riguardo, invitava il rappresentante della Procura Federale a formulare le proprie richieste. L’avv. Nicola Monaco chiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti nei cui confronti ha chiesto applicarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Basno Adrian, calciatore: n. 2 giornate di squalifica; per il sig. Sig. Melchionna Alessandro, Dirigente accompagnatore, l’inibizione di mesi sei; per l’A.s.d. ASCOLI SATRIANO la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia si riservava di decidere, dichiarando conclusa l’audizione alle ore 16.50. Indi, riunito in Camera di Consiglio, il Tribunale Federale Territoriale Puglia: 1. Esaminati gli atti innanzi citati e preso atto di quanto dichiarato dal Sostituto Procuratore concludente; 2. Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata in sede di deferimento; 3. Esaminati i documenti versati nel fascicolo ed in particolare la missiva denuncia della Soc. Asd Punto Foggia, la distinta della succitata gara, il relativo referto arbitrale, il tesseramento storico del calciatore deferito e le risultanze in atti per il campionato 2014/2015 dell’A.s.d. Ascoli Satriano; 4. Preso atto dell’assenza di ogni e qualsivoglia discolpa e rilevato che agli atti dell’indagine esiste una dichiarazione del Presidente dell’A.s.d. Ascoli Satriano sostanzialmente ammissiva della responsabilità; 5. Che gli accadimenti per cui è stato effettuato il deferimento hanno trovato ampia conferma sia nelle risultanze acquisite agli atti, che nel comportamento assunto dai soggetti deferiti che hanno ritenuto di non comparire dinanzi al Tribunale territoriale a rendere le proprie giustificazioni; 6. Ritenuto potersi affermare, in relazione alle circostanze emerse nel processo per un verso l’evidenza dei comportamenti posti in essere dai prevenuti e, per altro, la loro incontestata responsabilità; 7. Peputata congrua la sanzione richiesta dalla Procura a carico delle stesse parti deferite; 8. Viste ed applicate le norme di cui al C.G.S.; DISPONE Irrogarsi le seguenti sanzioni sicome ritenute congrue in relazione alla gravità dei fatti contestati A. per il Sig. Basno Adrian, calciatore: n. 2 giornate di squalifica; B. per il sig. Sig. Melchionna Alessandro, Dirigente accompagnatore, l’inibizione di mesi sei; C. per l’A.s.d. ASCOLI SATRIANO la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei deferiti.
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