COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 11 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA – A.S.D. ATHENA CALCIO BARLETTA del 9 Gennaio 2016. (Reclamo della A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, n. 1 punti di penalizzazione e ammenda € 103,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 in data 21/1/2016 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 11 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA – A.S.D. ATHENA CALCIO BARLETTA del 9 Gennaio 2016. (Reclamo della A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, n. 1 punti di penalizzazione e ammenda € 103,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 in data 21/1/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; premesso che ai sensi dell’art. 46 n. 5 Codice di Giustizia Sportiva “deve essere inviata copia del reclamo alla controparte” quando lo stesso verte sull’esito della gara; la Corte Sportiva di Appello Territoriale sospende il presente giudizio e assegna giorni 10 alla reclamante per la produzione della prova attestante l’invio alla controparte del reclamo in questione (ricevuta invio raccomandata – ricevuta invio PEC – ricevuta fax) P.Q.M. D E L I B E R A Di sospendere il presente provvedimento in attesa di quanto richiesto.
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