COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 11 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 41. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO PIANETA SPORT SARNO – GARA PIANETA SPORT SARNO / ATLETICO PER NIENTE DEL 18.01.2016 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 11 febbraio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
41. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO PIANETA SPORT SARNO – GARA PIANETA SPORT SARNO / ATLETICO PER NIENTE DEL 18.01.2016 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 69 del 21.01.2016, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: ammenda di euro 420,00, a carico della medesima società, perché “proprio sostenitore, durante l’intervallo, entrava nello spogliatoio dell’arbitro e lo insultava, ma veniva prontamente bloccato dai dirigenti locali; dopo l’espulsione dell’allenatore e di un calciatore della squadra locale, il medesimo sostenitore facinoroso tentava di scavalcare la rete di recinzione per entrare nel campo ma veniva bloccato dai tesserati locali; inoltre, per tutta la durata della gara, dagli spalti ingiuriava e minacciava l’arbitro ed in diverse occasioni lanciava pietre all’indirizzo dello stesso, ma senza colpirlo”; a carico del calciatore, sig. Murolo Enrico, la squalifica per quattro giornate di gara, perché, “in seguito ad un contrasto di giuoco, volontariamente colpiva un avversario con un calcio al volto”; infine, a carico dell’allenatore, sig. Lanzetta Giuseppe, la squalifica fino al 16.04.2016, perché “entrava in campo per protestare avverso una decisione arbitrale; nell’abbandonare il terreno di giuoco, ingiuriava e minacciava il medesimo arbitro”. Con ricorso spedito, a mezzo fax, in data 28.01.2016, ovvero nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente condivisa. Invero, dalla valutazione dei fatti, riportati dal direttore di gara, in particolare sulla circostanza che la società ospitante abbia costantemente provveduto, tramite i propri dirigenti e tesserati, ad evitare qualsiasi contatto con l’arbitro, determinando l’effetto che, nonostante l’assenza della forza pubblica, regolarmente richiesta, l’arbitro a fine gara lasciava autonomamente l’impianto, senza alcuna difficoltà per la sua persona. Peraltro, il sostenitore responsabile degli insulti e di tutti i comportamenti illegittimi, riportati nel referto di gara, in realtà, non è stato identificato e la società ospitante ha dichiarato, in sede di audizione, presso questa Corte Sportiva, che non si può attribuire questa responsabilità alla reclamante e peraltro in maniera così gravosa, atteso che ogni attività di difesa nei confronti dell’arbitro è stata messa in essere dalla società Pianeta Sport Sarno in maniera efficace ed evitando conseguenze ai danni dell’arbitro. Anche per quanto concerne i tesserati Lanzetta Giuseppe e Murolo Enrico, le sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure, alla luce dei fatti effettivamente emersi, vanno rimodulate, in rapporto alle ridimensionate responsabilità dei due tesserati, atteso che tali comportamenti vanno ricondotti in esuberanze sportive, certamente censurabili, ma non particolarmente gravi. Per effetto di tali valutazioni, questo Collegio ritiene di rideterminare le sanzioni, così come di seguito specificate: l’ammenda a carico della società, ad euro 100,00; a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Murolo Enrico ed, infine, al 28.02.2016 la squalifica a carico del’allenatore, sig. Lanzetta Giuseppe. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Pianeta Sport Sarno e, per gli effetti, dispone: a) di ridurre ad euro 100,00 l’ammenda a carico della società reclamante; b) di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Murolo Enrico; c) di ridurre al 28.02.2016 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Lanzetta Giuseppe; dispone il riaccredito della tassa reclamo, versata, sul conto della società reclamante.
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