COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 11 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 43. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ATLETICO BAIANO – GARA LA BOMBONERA SIRIGNANO / ATLETICO BAIANO DEL 29.11.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 11 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 43. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ATLETICO BAIANO – GARA LA BOMBONERA SIRIGNANO / ATLETICO BAIANO DEL 29.11.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti (in terza convocazione, nella riunione del 25.01.2016), con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 13 del 3.12.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico del calciatore, sig. Napolitano Stefano, la squalifica fino al 31.10.2016, perché “a fine gara, con altri compagni di squadra, impediva al direttore di gara di rientrare nello spogliatoio ed inoltre lo colpiva con due schiaffi dietro la nuca, strattonandolo insistentemente, ingiuriandolo e minacciandolo”; a carico del calciatore Picciocchi Paolo, la squalifica fino al 27.02.2016, perché “a fine gara, con altri compagni di squadra, impediva al direttore di gara di rientrare nello spogliatoio, strattonandolo per la divisa e stringendogli forte la mano, provocandogli dolore” ed infine, a carico del massaggiatore, sig. Litto Daniele, la squalifica fino al 30.06.2017. Con ricorso spedito, a mezzo fax, in data 5.12.2015, e, successivamente, a mezzo raccomandata postale, in data 10.12.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato le citate decisioni. Preliminarmente, questo Collegio prende atto del versamento della tassa, in data 21 gennaio 2016. La reclamante, nel proprio atto di impugnazione, si duole della squalifica, ritenuta sproporzionata, comminata ai danni dei sigg. Litto Daniele, Picciocchi Paolo e Napolitano Stefano, perché i fatti indicati nelle decisioni del Giudice sportivo territoriale, pubblicate nel richiamato Comunicato Ufficiale, non corrisponderebbero al vero, in quanto i primi due sarebbero ad essi estranei, mentre il terzo non colpiva l’arbitro, ma riusciva “solo” ad ingiuriarlo ed a minacciarlo. Inoltre, la reclamante ha richiesto anche l’annullamento dell’ammenda poiché i fatti che hanno portato alla sua quantificazione non sarebbero veritieri. Preliminarmente, va estrapolata la posizione del predetto sig. Litto Daniele, poiché questi non risulta tesserato, né censito, a favore della società reclamante e, dunque, la sua posizione non può essere valutata da questa Corte Sportiva che deve annullare la sanzione disciplinare inerente tale soggetto, rimettendo gli atti al Giudice di prime cure per i provvedimenti a carico della società reclamante, perché consentiva a soggetto non tesserato di sedere in panchina per la gara in esame. Relativamente alle posizioni dei sigg. Napolitano e Picciocchi, v’è da dire che è stato sentito, per chiarimenti, il direttore di gara, il quale ha confermato, in toto, quanto già indicato nel referto di gara, in merito alle condotte ascritte ai predetti calciatori, precisando anche che il comportamento del calciatore Picciocci non era quello di difenderlo. Pertanto, considerato che il citato referto è, nell’ordinamento sportivo federale, fonte di prova privilegiata e che, in ogni caso, l’arbitro ha descritto in maniera chiara, precisa e concordante il comportamento dei predetti calciatori, questa Corte ritiene di dover confermare i provvedimenti inflitti ai sigg. Napolitano e Picciocchi, in quanto eque e proporzionate. Relativamente all’importo dell’ammenda, questa Corte non può deliberare, in quanto la revoca di ammenda inferiore ad euro 50,00 rientra nelle competenze del G.S.T. Relativamente alla parte dell’ammenda corrispondente ad euro 15,00, per mancata presentazione dei tabulati di cui all’art. 61 N.O.I.F., v’è da rilevare che tale inadempienza non risulta indicata negli atti di gara, per cui si ritiene opportuno, nella parte de qua, rinviare gli atti al Giudice di prime cure per puntuali ed ulteriori accertamenti del caso. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Atletico Baiano nella parte riguardante la posizione dei calciatori Napolitano Stefano e Picciocchi Paolo; di rimettere gli atti, al Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla parte motiva; dispone l’accredito della tassa reclamo versata, sul conto della società reclamante.
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