F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016 (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FALLONE (delegato alla sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910) – (nota n. 5912/668 pf14-15 AM/SP/ma del 14.12.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016
(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FALLONE (delegato alla sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910) - (nota n. 5912/668 pf14-15 AM/SP/ma del 14.12.2015). Il deferimento La Procura Federale il 6 ottobre 2015 deferiva a questo Tribunale i Sigg.ri Enrico Lecci, rappresentante federale antidoping e Giuseppe Fallone, delegato alla sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910, ai quali contestava la violazione al primo dell’art. 1 bis comma 1 CGS ed al secondo del comma 5 dello stesso articolo, in quanto, nel corso della gara di campionato di Serie B ss 2014 – 2015 Varese - Perugia del 16 novembre 2015, il Lecci, pur non essendo stato designato per il controllo antidoping di tale gara, si tratteneva senza averne titolo all’interno del recinto di gioco e nell’area antistante gli spogliatoi ed il Fallone, presente alla gara nell’espletamento delle proprie mansioni, consentiva l’indebito ingresso del Lecci all’interno del recinto di gioco ed in prossimità degli spogliatoi, pur essendogli noto che non era stato disposto alcun controllo della Commissione antidoping della FIGC, così venendo meno all’obbligo di controllo su di lui incombente. Veniva altresì deferita la Società AS Varese Calcio 1910 per rispondere della violazione dell’art. 4 commi 2 e 3 CGC in conseguenza di quanto ascritto al Fallone. Questo Tribunale, con decisione pubblicata sul CU n. 41 del 4 dicembre 2015, accoglieva il deferimento limitatamente alla posizione del Lecci e della Società Varese Calcio 1910, a cui infliggeva rispettivamente la inibizione di gg. 30 (trenta) e l’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila) e, nel contempo, rimetteva gli atti alla Procura Federale affinchè fosse rinnovato il deferimento a carico del Fallone perché quest’ultimo era stato erroneamente indicato come Fallone Domenico anziché come Fallone Giuseppe. Siffatta decisione non risultava impugnata e costituiva, pertanto, cosa giudicata. Il dibattimento La Procura Federale, con atto del 14 dicembre 2015, ha rinnovato il deferimento a carico di Giuseppe Fallone, al quale ha reiterato la violazione contestata nel precedente procedimento. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento in una alla inibizione a carico del Fallone di gg. 30 (trenta). Il Fallone non è comparso, né ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Ai sensi dell’art. 34 bis CGS le decisioni dell’Organo di giustizia sportiva devono essere assunte nel termine, di natura perentoria, di gg. 90 (novanta) decorrente dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. L’inosservanza del precetto è rilevabile d’ufficio e non necessita dell’eccezione di parte. Nel caso in esame risulta che l’azione disciplinare è stata esercitata il 6 ottobre 2015, data del deferimento iniziale, per cui il suddetto termine, ove rapportato alla data della riunione odierna, coincidente con quella della eventuale decisione, non è rispettato. Il che comporta la estinzione del procedimento. P.Q.M. Dichiara estinto il procedimento.
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