F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 16 Febbraio 2016 (118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl – (nota n. 7216/585 pf15-16 SP/gb del 21.1.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 16 Febbraio 2016
(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 7216/585 pf15-16 SP/gb del 21.1.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 21 gennaio 2016, il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Sig. Delle Piane Aldo, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl; il Sig. Santucci Enrico, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl; il Sig. Giordano Stefano, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl; la Società Savona FBC Srl, per rispondere: i Signori Delle Piane, Santucci e Giordano della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C. , entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di maggio e giugno 2015; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS. Le memorie difensive Nel termine previsto i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia: - la recidiva, richiesta nel deferimento dalla Procura Federale, non sarebbe applicabile in quanto i richiamati precedenti non sarebbero di uguale titolo e natura e, comunque, riguarderebbero fattispecie differenti, non conferenti ai fini dell’applicabilità della recidiva e, in subordine, si chiede che venga eventualmente sanzionata la Società solo con un’ammenda; - la carenza di poteri del Sig. Stefano Giordano, cui sarebbero stati delegati solo poteri di rappresentanza del club endofederali e non di pagamento, con conseguente richiesta di proscioglimento; - la applicabilità della continuazione, per i deferiti ritenuti responsabili, ai fini dell’applicazione della sanzione. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Aldo Delle Piane: 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione; - per il Sig. Enrico Santucci: 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione; - per il Sig. Stefano Giordano: 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione; - per la Società Savona FBC Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda. Per i deferiti è comparso l’Avv. Vitale, in sostituzione dell’Avv. Grassani, il quale, nel riportarsi alla memoria difensiva depositata, ha chiesto il proscioglimento del Sig. Giordano e l’applicazione della sanzione minima edittale prevista per gli altri deferiti. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti – da segnalazione Co.Vi.So.C. di cui alla nota del 17.12.15, anche in seguito a report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa - che la Società Savona FBC Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo documentato, entro il termine perentorio del 16.10.15, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (per un totale complessivo dovuto e, a quella data, non versato, di € 113.145,62, secondo la relazione di Deloitte e Touche Spa) relative agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di maggio e giugno 2015. Tale omissione integra effettivamente la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF. Il legislatore federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento, dovuto ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori dei versamenti Irpef e dei contributi Inps per due mensilità) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, con un punto di penalizzazione per ogni omissione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili. Il tutto aggravato dalla contestata recidiva (di cui all’art. 21, commi 1 e 2, CGS), ritenuta sussistente da questo Tribunale. Con l’eccezione del procedimento n. 1048 del comunicato CFA 16 del 2015, riguardante un illecito sportivo, infatti, gli altri precedenti citati dalla Procura Federale nel deferimento portano all’applicabilità della recidiva in danno dei soggetti odierni deferiti. Per quanto riguarda, poi, l’ipotizzata carenza di poteri in capo al Sig. Giordano, il Tribunale non può condividere la tesi difensiva ritenendo, invece, che anche il Giordano avesse poteri tali, nella sua qualità di amministratore delegato, da consentirgli di adoperarsi per il corretto adempimento dell’obbligazione oggetto dell’odierno deferimento. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: - al Sig. Aldo Delle Piane, l’inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici); - al Sig. Enrico Santucci, l’inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici); - al Sig. Stefano Giordano, l’inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici); - alla Società Savona FBC Srl, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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