COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.66 della Società SAN GIORGIO 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 – Pro Pellaro 1921 del 24.1.2016 – Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore MANGLAVITI Davide in qualità di capitano fino al 27.1.2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.66 della Società SAN GIORGIO 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 – Pro Pellaro 1921 del 24.1.2016 - Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore MANGLAVITI Davide in qualità di capitano fino al 27.1.2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 07 marzo 2016; P.Q.M. rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 07 MARZO 2016.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it