COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.68 della Società A.S.D. CASABONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.01.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Casabona Calcio – Nuova Torre Melissa del 10.1.2016, Campionato di 1^Cageroria, ammenda di € 200,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.68 della Società A.S.D. CASABONA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.01.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Casabona Calcio – Nuova Torre Melissa del 10.1.2016, Campionato di 1^Cageroria, ammenda di € 200,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, che ha deliberato la punizione sportiva della perdita della gara Casabona Calcio – Nuova Torre Melissa del 10.1.2016, pur essendo finalizzato ad ottenere “la ripetizione dell’incontro”, non risulta trasmesso alla società controinteressata, come previsto dall'art.46 comma 5 CGS; che la circostanza, traducendosi in un motivo di inammissibilità, ne preclude l’esame; rilevato, inoltre, che la sanzione dell’ammenda inflitta dal primo giudice è congua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara Casabona Calcio – Nuova Torre Melissa del 10.1.2016, rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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