COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 17 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di: -Sig. ANTONIO CHIANELLI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D.Real San Marco , per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Damiano Tripodi , le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione assunta nel corso della riuniore del 13.12.2014 (Vertenza n.94/34) pubblicata con CU n. 2 (S.S. 2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; : la società A.S.D.REAL SAN MARCO, ora A.S. SAN MARCO per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 17 FEBBRAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di: -Sig. ANTONIO CHIANELLI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D.Real San Marco , per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Damiano Tripodi , le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione assunta nel corso della riuniore del 13.12.2014 (Vertenza n.94/34) pubblicata con CU n. 2 (S.S. 2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; : la società A.S.D.REAL SAN MARCO, ora A.S. SAN MARCO per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 1092pf14-15 avente a oggetto: “Mancato adempimento, entro il termine stabilito, da parte della Soc.A.S.D. Real San Marco della somma di € 5.911,40 in favore dell’allenatore Damiano Tripodi”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata; rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti; rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare: -decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 13/12/2014 (Vertenza nr.94/34), pubblicata con CU n. 2 ( S.S. 2014/2015) comunicata alla società A.S.D. Real San Marco mediante lettera raccomandata ricevuta in data 13.2.2015; -nota del Comitato Regionale Calabria del 12/05/2015, pervenuta alla Procura Federale in data 18/05/2015, con cui si segnalava l’inadempimento della società A.S.D. Real San Marco; -nota del Comitato Regionale Calabria del 20/02/2015, con cui si richiedeva la comunicazione dell’avvenuto pagamento mediante l’invio della liberatoria e del documento di identità dell’allenatore; -organigramma s.s. 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 della società A.S.D.Real San Marco; rilevato che dall’esame dei documenti sopra indicati è emerso che: -in data 13/12/2014 il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore Damiano Tripodi condannava la società A.S.D.Real San Marco al pagamento in favore dello stesso della somma di € 5.911,40, oltre interessi legali; -la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND veniva comunicata alla società A.S.D. Real San Marco mediante lettera raccomandata ricevuta in data 13.2.2015; -la Società A.S.D. Real San Marco non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale; ritenuto, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: -Sig. ANTONIO CHIANELLI , all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Real San Marco violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Damiano Tripodi, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13.12.2014 (Vertenza n.94/34), pubblicata con CU n. 2 (s.s.2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della Società A.S.D Real San Marco, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti; per i motivi sopra esposti, visto l’art. 32 ter, comma 4, del CGS; HA DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria: -Sig. ANTONIO CHIANELLI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D.Real San Marco , per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Damiano Tripodi , le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione assunta nel corso della riuniore del 13.12.2014 (Vertenza n.94/34) pubblicata con CU n. 2 (S.S. 2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; la società A.S.D.REAL SAN MARCO, ora A.S. SAN MARCO per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 15 febbraio 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig. Chianelli Antonio mesi sei di inibizione; -per la Società A.S.San Marco già ASD Real San Marco punti uno di penalizzazione di classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 750,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; Preso atto che la A.S. SAN MARCO già A.S.D. Real San Marco è stata dichiara inattiva dal 10 settembre 2015 (C.U. n.23); P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig. CHIANELLI Antonio mesi SEI (6) di inibizione e quindi fino al 17 AGOSTO 2016; dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società A.S. SAN MARCO già ASD REAL SAN MARCO poiché inattiva dal 10 settembre 2015.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it