COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 107/A A.S.D. PA. SAN GIOVANNI AP. ADULARIA – Appello avverso: Disputa di n° 4 gare a porte chiuse; Inibizione a carico della sig. Antonietta Fazio fino al 01/03/2016; Ammenda di € 200,00; Squalifica per 6 gare a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Arceri, Giorgio Cutrona, Stefano Gargano e Letterio Romeo; Squalifica per 10 gare a carico del calciatore sig. Gaetano Cutrona – Gara C5 serie D Pa S. Giovanni Ap. Adularia/Capaci C5 del 16/01/2016 – C.U. n° 39 PA del 19/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 107/A A.S.D. PA. SAN GIOVANNI AP. ADULARIA - Appello avverso: Disputa di n° 4 gare a porte chiuse; Inibizione a carico della sig. Antonietta Fazio fino al 01/03/2016; Ammenda di € 200,00; Squalifica per 6 gare a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Arceri, Giorgio Cutrona, Stefano Gargano e Letterio Romeo; Squalifica per 10 gare a carico del calciatore sig. Gaetano Cutrona - Gara C5 serie D Pa S. Giovanni Ap. Adularia/Capaci C5 del 16/01/2016 - C.U. n° 39 PA del 19/01/2016. La società appellante propone ricorso avverso i provvedimenti come sopra adottati dal Giudice di prima istanza, chiedendo: in via principale l’annullamento delle sanzioni a carico del dirigente sig.ra Fazio e del calciatore sig. Stefano Gargano, in quanto estranei ai fatti loro addebitati; in via subordinata la riduzione della sanzione dell’ammenda al minimo edittale e il dimezzamento delle squalifiche a carico degli altri calciatori come sopra indicati. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della società oggi comparso per sua esplicita richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che l’appello è sottoscritto dalla sig. Antonietta Fazio, che risulta oggetto di provvedimento di inibizione fino al 01/03/2016 e che pertanto non è abilitata a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. (art. 19 comma n° 1 lett. h) né può rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo (art. 19 n° 2 lett. a). Altra copia del gravame, successivamente pervenuta, risulta invece sottoscritta da dirigente non legittimato, in quanto privo di poteri di firma. In entrambi i casi l’appello è da ritenersi inammissibile, salvo che per la posizione personale della sig. Antonietta Fazio. A tal proposito può rilevarsi che la sanzione dell’ammenda in concorso con la sanzione della disputa di n° 4 gare a porte chiuse, porta a ritenere eccessiva ed ultronea l’inibizione a carico del dirigente accompagnatore sig. Antonietta Fazio, che va contenuta al già sofferto (16/02/2016), tenuto conto che in ogni caso le funzioni del dirigente accompagnatore sarebbero diverse da quelle pretese nel provvedimento di primo grado. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento dell’appello personale della sig. Antonietta Fazio, dispone contenersi al sofferto (16/02/2016) la sanzione della inibizione a carico della predetta, confermandosi il resto dei provvedimenti impugnati. Dispone la restituzione della tassa reclamo personale versata (€ 65,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it