COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 109A A.S.D. PRO FALCONE (ME) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Giuseppe Scardino e squalifica per sei gare calciatori Francesco Virgilia e Giuseppe Chiofalo – Campionato 1° Cat. Girone “C” Gara Terme Vigliatore/Pro Falcone del 16/01/2016 – C.U. n. 217 del 20/01/2016.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 109A A.S.D. PRO FALCONE (ME) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Giuseppe Scardino e squalifica per sei gare calciatori Francesco Virgilia e Giuseppe Chiofalo - Campionato 1° Cat. Girone “C” Gara Terme Vigliatore/Pro Falcone del 16/01/2016 - C.U. n. 217 del 20/01/2016. Con tempestivo e rituale gravame la A.S.D. Pro Falcone ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda il calciatore sig. Giuseppe Scardino l’azione contestatagli è avvenuta in unico contesto ed è subito cessata per l’immediato intervento del dirigente accompagnatore e del capitano, che hanno così evitato ogni contatto fisico tra lo Scardino e l’arbitro, circostanza, peraltro, confermata da quest'ultimo alla presenza dei dirigenti di entrambe le società. Per quanto riguarda i comportamenti posti in essere dai calciatori sig.ri Francesco Virgilia e Giuseppe Chiofalo questi si sarebbero limitati solo a delle proteste verbali senza mettere in atto alcun comportamento violento tale da mettere in pericolo l’incolumità dell’arbitro. Per le su esposte ragioni l’appellante chiede una riduzione in termini più equi delle sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il rapporto del direttore di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara l’arbitro, mentre si stava dirigendo verso gli spogliatoi, veniva inseguito dal calciatore sig. Giuseppe Scardino, il quale, una volta raggiuntolo, gli metteva una mano sul petto spingendolo con forza. Immediatamente intervenivano il dirigente accompagnatore e il capitano della reclamante che allontanavano il sig. Scardino così proteggendo l’arbitro nel suo rientro verso lo spogliatoio. Nonostante ciò il sig. Scardino assumeva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Nello stesso frangente si facevano incontro al direttore di gara i calciatori sig.ri Francesco Virgilia e Giuseppe Chiofalo i quali assumevano anch’essi un comportamento aggressivo ed offensivo nei suoi confronti, ma venivano anch’essi prontamente bloccati ed allontanati oltre che dal loro capitano anche dal loro dirigente accompagnatore. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la squalifica inflitta al sig. Giuseppe Scardino, risultando la sanzione inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile di alcuna riduzione atteso che il fattivo comportamento del capitano e del dirigente accompagnatore (comportamento peraltro dovuto in ragione di precise norme federali artt. 65 e 73 comma 4 N.O.I.F.) non può essere considerato una attenuante del grave comportamento posto in essere dallo Scardino come invece sostenuto dalla reclamante. Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per quanto riguarda le sanzioni a carico dei calciatori Francesco Virgilia e Giuseppe Chiofalo, le cui sanzioni devono essere rideterminate in termini più equi, così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico dei calciatori sigg.ri Francesco Virgilia e Giuseppe Chiofalo, confermando nel resto il provvedimento impugnato. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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