COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 126/A A.S.D. VALLEUNGA (CL) Avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Salvatore Grasso – Campionato 2° Cat. Gir. “L” – Gara Acquaviva/Vallelunga del 24/01/2016 – C.U. n° 225 del 27/01/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 126/A A.S.D. VALLEUNGA (CL) Avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Salvatore Grasso - Campionato 2° Cat. Gir. “L” - Gara Acquaviva/Vallelunga del 24/01/2016 - C.U. n° 225 del 27/01/2016 Con tempestivo reclamo la A.S.D. Vallelunga, in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi che il proprio calciatore, espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara si sarebbe limitato a fare constatare al direttore di gara che ogni qualvolta dirige gare del Vallelunga la squadra termina l’incontro in dieci, per cui sarebbe stato meglio che non ne avesse più diretto. Ciò senza che il calciatore abbia usato un tono minaccioso o offensivo, per cui l’appellante chiede che la sanzione così inflitta dal Giudice di prime cure venga rideterminata in termini più equi. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale della società all’udienza odierna La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il rapporto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al 28’ del 2° tempo il calciatore sig. Salvatore Grasso veniva espulso per somma di ammonizioni. Il medesimo calciatore, al termine della gara, si avvicinava al direttore di gara e con frasi dall’evidente tenore minaccioso lo invitava a non recarsi più ad arbitrare a Vallelunga. In ragione di quanto sopra quanto sostenuto in punto di fatto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; non di meno si ritiene che il gravame possa trovare accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, tenendo conto che il pur grave comportamento è stato posto in essere dal sig. Salvatore Grasso in un unico ed isolato contesto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in quattro gare la squalifica inflitta al calciatore sig. Salvatore Grasso. Per effetto senza addebito di tassa reclamo non versata.
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