COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 131/A A.S.C.D. ATLETICO LICATA (AG) Avverso risultato gara; squalifica per 7 gare calciatore sig. Cristian Di Mauro, squalifica per 3 gare calciatori Profumo Giuseppe, Ruvio Angelo e Vecchio Filippo, squalifica per 2 gare calciatore sig. Salvati Francesco – Campionato 3^ categoria AG girone “A” gara Quisquinese/Atletico Licata del 31/01/2016.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 21 DEL 16 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 131/A A.S.C.D. ATLETICO LICATA (AG) Avverso risultato gara; squalifica per 7 gare calciatore sig. Cristian Di Mauro, squalifica per 3 gare calciatori Profumo Giuseppe, Ruvio Angelo e Vecchio Filippo, squalifica per 2 gare calciatore sig. Salvati Francesco - Campionato 3^ categoria AG girone “A” gara Quisquinese/Atletico Licata del 31/01/2016. Con tempestivo e rituale gravame l’A.S.C.D. Atletico Licata ha impugnato le sanzioni come sopra inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo in buona sintesi che ad eccezione del sig. Cristian Profumo, che ha scalciato il portiere avversario, nessun altro calciatore ha commesso quanto descritto dal direttore di gara, essendosi i calciatori piuttosto adoperati per riportare la calma. Chiede pertanto la rideterminazione in termini più equi della squalifica a carico del calciatore sig. Cristian Di Mauro, l’annullamento delle sanzioni a carico degli altri calciatori e che venga omologato il risultato conseguito in campo o, in subordine, sia disposta la ripetizione della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il proposto gravame sia per quanto riguarda il risultato gara, non risultando agli atti la notifica dei motivi di appello alla consorella, così come deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) C.G.S, relativamente alla squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Salvati. Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta che al 36’ del 2^ tempo il calciatore sig. Cristian Di Mauro, dopo che la propria società aveva realizzato una rete, colpiva un giocatore avversario con una violenta gomitata al volto, che gli impediva di riprendere il gioco. Da tale gesto scaturiva una rissa che, per quello che qui ci riguarda, vedeva coinvolti i calciatori sigg. Filippo Vecchio, che colpiva con pugni e schiaffi diversi calciatori avversari, Angelo Ruvio, che colpiva con un pugno un calciatore avversario e Giuseppe Profumo, che colpiva con numerosi schiaffi un avversario. In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento per ciò che riguarda le sanzioni a carico dei calciatori Filippo Vecchio, Angelo Ruvio e Giuseppe Profumo, in quanto le sanzioni sono state irrogate nei minimi edittali di cui all’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. Per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore sig. Cristian Di Mauro il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi ridurre in termini più equi, così come da dispositivo, la sanzione inflitta dal giudice di prime cure. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in sei gare la squalifica a carico del calciatore sig. Cristian Di Mauro, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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