COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PACCAGNELLA THOMAS FINO AL 28/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 48 DEL 21/01/2016 (Gara: ANXUR TERRACINA – PONTINIA del 17/01/2016 – Campionato Allievi Provinciali Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PACCAGNELLA THOMAS FINO AL 28/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 48 DEL 21/01/2016 (Gara: ANXUR TERRACINA - PONTINIA del 17/01/2016 – Campionato Allievi Provinciali Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore PACCAGNELLA Thomas, assumendo che egli abbia sì pronunciato una frase blasfema, ma per la sorpresa di una decisione tecnica dell’arbitro e che egli non abbia mai corso verso il direttore di gara, insultandolo, ma solo chiedendo spiegazioni; sentita la società reclamante che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta del calciatore PACCAGNELLA Thomas; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; rilevato che la squalifica a carico del calciatore PACCAGNELLA Thomas, per l’invasivo comportamento di offese anche blasfeme nei confronti dell’arbitro, seppur censurabile e grave, debba essere ricondotta alla misura dei consolidati parametri utilizzati per casi analoghi a quello in esame. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore PACCAGNELLA Thomas al 31/03/2016.
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