COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA VALLE AURELIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MECHELLI LUCA FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 SGS DEL 14/01/2016 (Gara: FOOTBALL CLUB CASALOTTI – NUOVA VALLE AURELIA del 10/01/2016 – Campionato Allievi Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°245 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA VALLE AURELIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MECHELLI LUCA FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 SGS DEL 14/01/2016 (Gara: FOOTBALL CLUB CASALOTTI – NUOVA VALLE AURELIA del 10/01/2016 – Campionato Allievi Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 234 del 5/02/2016 Le argomentazioni poste a base della doglianza della Società NUOVA VALLE AURELIA circa la squalifica inflitta in primo grado al calciatore MECHELLI Luca, come in titolo, non sono assumibili. Infatti, quanto sostenuto dalla ricorrente circa il gesto del MECHELLI di porgere il pallone all’arbitro, senza alcun intendimento violento, oltre ad essere difficilmente convincente è smentito dal contenuto degli atti ufficiali – fonte primaria di prova, visto l’art. 35 del C.G.S.. L’Arbitro, nel referto, segnala che il citato MECHELLI, espulso per offese nei suoi confronti, reagiva al provvedimento ripetendo le ingiurie e lanciandogli da distanza ravvicinata il pallone che lo colpiva al corpo, senza procurargli conseguenze. Da quanto rappresentato appaiono chiaramente destituite di fondamento le lamentele della Società NUOVA VALLE AURELIA circa l’esatta dinamica dell’episodio. Peraltro, la squalifica comminata al MECHELLI appare eccessivamente severa, soprattutto in rapporto alla circostanza che il comportamento del calciatore, pur deprecabile, non ha causato alcun nocumento fisico al direttore di gara. Per tali motivi, questa Corte, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore MECHELLI Luca al 30/04/2016.
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