COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FLOS FRUGI avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 3.2.2016 gara CERREDOLESE – FLOS FRUGI del 31.1.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FLOS FRUGI avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 30 del 3.2.2016 gara CERREDOLESE - FLOS FRUGI del 31.1.2016 L'A.S.D. FLOS FRUGI, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il Giudice Sportivo "ha fondato la propria decisione in ordine alla ripetizione della gara, sulla sola circostanza che l'arbitro avesse ricevuto una spinta non violenta alle spalle, da parte di una persona non identificata, di talchè provvedendo a sospendere la gara". In realtà, prima della decisione l'arbitro è stato destinatario di una condotta minacciosa ed intimidatoria dell'allenatore della soc. Cerredolese, che, dopo la comunicazione dell'allontanamento dal campo, si avvicinava all'arbitro, cercando lo scontro e, nel contempo , l'arbitro riceveva una spinta alle spalla da persona non identificata. Inoltre, giunto l'arbitro nello spogliatoio, persone non identificabili colpivano con pugni e calci la porta dello spogliatoio. L'arbitro era così costretto ad allertare i Carabinieri, affinchè raggiungessero l'impianto e consentissero allo stesso di uscire in sicurezza dal proprio spogliatoio. "Tali circostanze ragionevolmente non potevano consentire all'arbitro di proseguire la gara, vedendo seriamente ed attualmente minacciata la propria incolumità fisica". Aggiunge anche che l'allenatore della scrivente si è adoperato attivamente nell'assistere e proteggere l'arbitro. Chiede l'applicazione della sanzione della perdita della gara per 0 - 3 a carico della soc. Cerredolese, La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che : 1) l'allenatore dell'A.S.D. Cerredolese, sig. Guidetti, allontanato dal terreno di gioco per proteste e per espressioni blasfeme, gli si avvicinava, con le braccia tese lungo il corpo e pugno chiusi; 2) nello stesso momento l'arbitro riceveva, da dietro, una spinta , non violenta, alle spalle, senza riuscire ad individuarne il colpevole; 3) a questo punto decretava l'anticipata fine della gara e raggiungeva lo spogliatoio; - valutano che l'arbitro, nel frangente, non si è avvalso dei poteri di cui all'art. 64, comma 1, delle N.O.I.F. , senza tentare di portare a termine la gara (mancavano pochi minuti alla sua conclusione) e che non esistessero nell'occasione pericoli tali da mettere in serio pericolo la sua incolumità, così come quella degli altri partecipanti alla gara, anche perché non vi erano state altre manifestazioni turbolente; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo della ripetizione della gara. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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