COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. SALA avverso squalifica al 17.4.2016 calc. ALESSANDRI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 30 del 3.2.2016 gara SOGLIANESE – SALA del 30.1.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 17/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. SALA avverso squalifica al 17.4.2016 calc. ALESSANDRI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 30 del 3.2.2016 gara SOGLIANESE - SALA del 30.1.2016 L'A.S.D. POL. SALA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che non ci sono state aggressioni fisiche da entrambe le parti (calci e pugni, come riportato), ma solo verbali con qualche spinta, mai trascesa da entrambe le parti, ed il calc. ALESSANDRI vi è stato coinvolto. Questi, in quel momento il più nervoso, mentre rientrava negli spogliatoi, sbagliando, reagiva verbalmente alle offese del pubblico locale che sostava nelle vicinanze dell'ingresso.. Chiede che vengano tenute le circostanze addotte. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, il calc. ALESSANDRI colpiva con calci e pugni diversi giocatori avversari, provocandoli e sbeffeggiandoli, attivandosi nell'invitarli a partecipare alla rissa e, nell'avvicinarsi agli spogliatoi, indirizzava ai tifosi avversari frasi provocatorie e minacciose, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 17.4.2016 del calc. ALESSANDRI LUCA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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