COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 12/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Giorgio VENIER e dell’ A.S.D. TIEZZO 1954.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 12/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Giorgio VENIER e dell’ A.S.D. TIEZZO 1954. Con avviso ritualmente notificato agli interessati a mezzo raccomandata a/r dd. 7.07.2015 (proc. n. 244/494 pf 14- AV/mf) venivano deferiti al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4 del C.G.S.: il sig. Giorgio VENIER (Dirigente dell’ASD TIEZZO 1954) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., “per avere ... utilizzato in data 19.12.2014, con la complicità di un ignoto dipendente dell’Ufficio Postale di Pasiano di Pordenone, un timbro datario non più in uso alle Poste Italiane sul quale era stata preimpostata la data del 16.12.2014, allo scopo di rimediare alla mancata spedizione al C.R. Friuli Venezia Giulia, entro il predetto termine perentorio, del plico contenente il modulo di trasferimento a titolo di prestito dalla Società A.C. CORVA del calciatore Salatin Luca”; la Società ASD TIEZZO 1954 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S. “in relazione alla condotta violativa ascritta al summenzionato suo collaboratore”; Il dibattimento. Ritualmente e tempestivamente convocate le parti, alla riunione del 28.01.2016 dinnanzi al T.F.T. FVG compariva il solo Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale; nessuno si presentava invece per i deferiti per cui si procedeva in loro assenza. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, ritenuta sussistere la responsabilità degli incolpati per i fatti loro rispettivamente ascritti, concludeva per l’irrogazione della sanzione al sig. Giorgio VENIER dell’inibizione per giorni 30 e per l’ammenda all’ASD TIEZZO 1954 nella misura di € 500,00. La motivazione: Il deferimento è fondato. L’attività di indagine ha tratto origine dalla trasmissione da parte del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. alla Procura Federale della “documentazione relativa al trasferimento, a titolo temporaneo, del calciatore Salatin Luca dalla Società A.C. Corva alla ASD Tiezzo”. Dagli atti acquisiti e dalle audizioni effettuate nel corso dell’istruttoria è emerso che il sig. Giorgio VENIER, Consigliere e Direttore Sportivo dell’ASD TIEZZO 1954, si era dimenticato di curare, in attuazione delle disposizioni al riguardo ricevute dal proprio presidente, la trasmissione al CR FVG, a mezzo Raccomandata A/R, entro il termine del 16.02.2014, del modulo concernente il trasferimento del calciatore Luca Salatin dall’AC Corva all’ASD TIEZZO 1954, a titolo di prestito. Alla dimenticanza il VENIER aveva cercato di rimediare apponendo sulla busta contenente il predetto modulo e consegnata all’Ufficio Postale solamente il giorno 19.12.2014 (come si ricava dall’affrancazione pre-impostata della Posta Prioritaria) un timbro-datario (non più in uso presso l’Ufficio, secondo quanto accertato in sede di indagini) recante la data del 16.12.2014 con l’evidente intenzione di indurre in errore i funzionari del CR FVG nel tentativo di far credere che la missiva fosse stata spedita per tempo. Sentito dagli organi inquirenti il VENIER ammetteva la propria responsabilità precisando di aver ricevuto da un dipendente postale, suo conoscente, il timbro da lui falsamente apposto. Pacifica per quanto detto la responsabilità del VENIER resta da esaminare l’aspetto sanzionatorio. Osserva sul punto il T.F.T. che la richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale appare quantomai esigua in relazione alle modalità della condotta fraudolenta ed ai mezzi ingannevoli impiegati dall’autore per commettere l’illecito nonché all’elevata intensità del dolo ravvisabile a suo carico per aver egli agito nonostante la piena consapevolezza dell’antigiuridicità di ciò che stava compiendo. Parametri questi che denotano l’indifferenza e l’insensibilità del deferito verso i valori universali cui deve ispirarsi ogni attività sportiva (agonistica o meno non importa): vale a dire l’osservanza delle regole e della disciplina, il fair play, l’educazione e la solidarietà tra gli associati, l’impegno ed il rifiuto di ricorrere ad artifici o inganni per ottenere il risultato (qualsiasi esso sia, sul campo o meno non importa). Quegli stessi valori cioè che, sul piano normativo, si traducono nell’enunciazione dei fondamentali ed irrinunciabili principi “di lealtà, correttezza e probità” che costituiscono la colonna portante e l’ossatura dell’intero ordinamento sportivo (non a caso essi sono contemplati in apertura del CGS) ed il cui rigoroso rispetto è condizione essenziale per l’esistenza stessa dello sport. Ciò detto va ulteriormente osservato che il deferito ha dimostrato, seppur tardivamente, la propria resipiscenza riconoscendo la sua responsabilità e “leggerezza” e fornendo agli organi inquirenti elementi utili a consentire il pieno accertamento dei fatti.- Circostanze queste che valgono a mitigare il ben più grave trattamento disciplinare di cui altrimenti sarebbe stata meritevole la deprecabile ed ingiustificabile condotta la lui posta in essere. Tanto premesso ritiene il TFT - FVG che sanzioni congrue ed eque per i fatti addebitati agli incolpati siano quelle indicate in dispositivo P.Q.M. Il TFT - FVG così decide - Ritenuta la responsabilità di Giorgio VENIER (Dirigente dell’ASD TIEZZO 1954) relativamente ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 6 (sei); - Ritenuta sussistere la responsabilità oggettiva dell’ASD TIEZZO 1954 per i fatti ascritti al suo tesserato commina alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 500,00- (cinquecento) Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S. il TFT – FVG manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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