COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di ASD CAMPANELLE, CRAUS Ares, PRIMITIVO Lorenzo e D’AGOSTINO Lorenzo DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di ASD CAMPANELLE, STOJMIROVIC Aleks, PRIMITIVO Lorenzo, D’AGOSTINO Lorenzo, GIORGI Lorenzo e SPAGNOLETTO Alessandro.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di ASD CAMPANELLE, CRAUS Ares, PRIMITIVO Lorenzo e D’AGOSTINO Lorenzo DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di ASD CAMPANELLE, STOJMIROVIC Aleks, PRIMITIVO Lorenzo, D’AGOSTINO Lorenzo, GIORGI Lorenzo e SPAGNOLETTO Alessandro. Nel procedimento n. 3609/19pf 15 16 AA/ac il Procuratore Federale chiedeva il deferimento nei confronti della ASD CAMPANELLE, e dei signori CRAUS Ares (calciatore), PRIMITIVO Lorenzo (dirigente accompagnatore) e D’AGOSTINO Lorenzo (dirigente accompagnatore) per la “Partecipazione in posizione irregolare (non tesserato) del calciatore Craus Ares nelle fila della ASD CAMPANELLE a gare del Campionato Juniores Provinciale 14/15”. Le gare in oggetto risultavano essere dieci. Nel procedimento n. 3738/22pf 15 16 AA/ac il Procuratore Federale chiedeva il deferimento nei confronti della ASD CAMPANELLE e dei signori STOJMIROVIC Aleks (calciatore), PRIMITIVO Lorenzo (dirigente accompagnatore), D’AGOSTINO Lorenzo (dirigente accompagnatore), GIORGI Lorenzo (dirigente accompagnatore) e SPAGNOLETTO Alessandro (dirigente accompagnatore) per la “Partecipazione in posizione irregolare (non tesserato) del calciatore Stojmirovic Aleks nelle fila della ASD CAMPANELLE a gare del Campionato Juniores Provinciale 14/15”. Le gare in oggetto risultavano essere quindici (di cui dieci in comune con il precedente deferimento). Il TFT FVG convocava i deferiti e la Procura Federale per entrambi i succitati procedimenti per l’udienza del 28.1.2016. All’udienza per il procedimento n. 3609/19 ed alla immediatamente successiva n. 3738/22 comparivano i sig.ri Andrea Giovannini, presidente dell’ASD CAMPANELLE ed i signori Lorenzo PRIMITIVO, Lorenzo D’AGOSTINO, nonché il sig. Alessandro SPAGNOLETTO, nonché il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale. Preliminarmente i comparenti chiedevano che i due procedimenti venissero riuniti. A tale richiesta la Procura federale si opponeva. Il TFT, con separata ordinanza, riteneva anche per questioni di economicità del dibattimento, di disporre la riunione dei due procedimenti, riservandosi poi la decisione in merito. I comparenti deducevano perciò con un’unica comunicazione, riferendo come la società avesse delegato le pratiche di tesseramento al Direttore Sportivo, il quale aveva espressamente rassicurato presidente, dirigenti ed allenatore che, prima dell’inizio della stagione sportiva del campionato Juniores a cui la squadra era stata iscritta, le pratiche di tesseramento erano state regolarmente completate per tutti gli appartenenti alla rosa, ivi compresi i calciatori STOJMIROVIC Aleks e CRAUS Ares. A fronte di tale rassicurazione né il presidente, né i dirigenti accompagnatori succedutesi nelle varie partite, si erano mai preoccupati di verificare la regolarità del tesseramento, ammettendo la loro negligenza. A conferma della loro buona fede rappresentavano come la squadra non avesse alcuna ambizione di classifica (come confermato dalla posizione conseguita in campionato - ultima) e che il tesseramento dei due calciatori rientrava nell’ottica dell’attività sociale, non avendo entrambi particolari qualità calcistiche. Al termine del dibattimento, la Procura Federale formulava le seguenti richieste. Nel procedimento n. 3609/19 richiedeva la pena di 4 giornate di squalifica per il calciatore CRAUS Ares; 1 mese di inibizione per il dirigente PRIMTIVO Lorenzo; 4 mesi di inibizione per il dirigente D’AGOSTINO Lorenzo e 7 punti di penalizzazione e 900 euro di ammenda per la società ASD CAMPANELLE. Nel procedimento n. 3738/22 richiedeva la pena di 5 giornate di squalifica per il calciatore STOJMIROVIC Aleks; 45 giorni di inibizione per il dirigente PRIMITIVO Lorenzo; 4 mesi di inibizione per il dirigente D’AGOSTINO Lorenzo; 1 mese di inibizione per il dirigente GIORGI Lorenzo, 1 mese di inibizione per il dirigente SPAGNOLETTO Alessandro e 7 punti di penalizzazione e 900 euro di ammenda per la società ASD Campanelle. Preliminarmente il TFT ritiene di accogliere l’istanza di riunione dei due procedimenti. L’irregolarità nel tesseramento dei due giovani calciatori, documentalmente provata e non contestata in dibattimento, appare infatti come risultato di un’unica condotta omissiva imputabile, nella visione comune dei deferiti, al Direttore Sportivo, che all’atto della richiesta di tesseramento inoltrata ai competenti uffici federali, aveva omesso di riportare l’indicazione di tutti i calciatori che facevano parte della “rosa” della società, dimenticandosi del tesseramento dei due atleti. Non solo, ma unica appare anche la condotta contestata ai Dirigenti Accompagnatori che si sono succeduti in ben dieci delle gare oggetto di indagine: l’avere sottoscritto la unica distinta di gara attestando in maniera non veritiera il regolare tesseramento dei calciatori ivi menzionati, trattando separatamente i deferimenti in oggetto, porterebbe inammissibilmente a giudicare il Dirigente Accompagnatore due volte per il medesimo fatto. Che l’irregolare partecipazione alla gara abbia costituito mero errore, e non una precisa volontà della società ASD CAMPANELLE di conseguire vantaggi da tali tesseramenti irregolari, appare assai verosimile considerando come la presenza dei due calciatori in posizione irregolare – visti i risultati conseguiti sul campo dalla squadra nell’arco delle 15 partite: 13 sconfitte, 1 pareggio ed 1 sola vittoria - non risulta aver comportato alcun particolare vantaggio sportivo alla società medesima, e può rilevare ai fini della quantificazione della sanzione. Tale errore nel tesseramento, anche se in non acclarata ipotesi fosse addebitabile al solo direttore sportivo, non esime però dal censurare la mancata vigilanza da parte dei vari dirigenti accompagnatori che si sono succeduti nell’arco delle 15 partite (di cui 10 in comune) a cui i calciatori CRAUS e STOJMIROVIC hanno partecipato in posizione irregolare (con conseguente responsabilità oggettiva in capo alla società stessa). Appare pertanto provata la violazione da parte dei due calciatori, nonché dei dirigenti accompagnatori, del disposto di cui all’art. 1 bis comma 1, 10, commi 2 e 6 del CGS in relazione agli artt. 39 e 61, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. Così come risulta provata la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 CGS della società ASD CAMPANELLE. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, dispone l’applicazione delle sanzioni che seguono: - CRAUS Ares, sanzione della squalifica di 4 giornate; - STOJMIROVIC Aleks, sanzione della squalifica di 5 giornate; - PRIMITIVO Lorenzo, inibizione per mesi 2 (due); - D’AGOSTINO Lorenzo, inibizione per mesi 5 (cinque); - GIORGI Lorenzo, inibizione per mesi 1 (uno); - SPAGNOLETTO Alessandro, inibizione per mesi 1 (uno); -ASD CAMPANELLE, sanzione dell’ammenda di € 800,00 (otto cento/00) e di 10 punti di penalizzazione (da scontarsi nel Campionato Provinciale Juniores in corso).
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