COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore DERQAOUI Amine, del sig. CONTARINO Gaetano e della società A.S. SAN GOTTARDO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore DERQAOUI Amine, del sig. CONTARINO Gaetano e della società A.S. SAN GOTTARDO. Con raccomandata dd. 04.11.2015, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 e dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale: - il sig. DERQAOUI Amine, calciatore della A.S. San Gottardo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, in relazione agli artt. 46, comma 6 C.G.S., 39, 48 n. 1 e 74 N.O.I.F., “per avere disputato nn. 5 (cinque) gare del Campionato di Terza Categoria – Gir. B, e precisamente S. Gottardo – Nimis del 28.09.2014, Rangers – S. Gottardo del 05.10.2014, Moimacco – S. Gottardo del 19.10.2014, S. Gottardo - Mereto del 26.10.2014 e Rizzi Cormor – S. Gottardo del 02.11.2014 senza averne titolo perché non tesserato”; - il sig. CONTARINO Gaetano, all'epoca dei fatti Presidente e Dirigente Accompagnatore per la società A.S.D. SAN GOTTARDO, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 66 n. 4 N.O.I.F., “per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare sopra indicate, in cui ha partecipato senza averne titolo il calciatore DERQAOUI Amine, sottoscrivendo le distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso”; - la A.S. S. GOTTARDO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per rispondere delle violazioni ascritte ai propri tesserati. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 28.01.2016. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione del 28.01.2016, in sede di audizione, comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; nessuno per i deferiti. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo provata la responsabilità dei deferiti, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste: - quanto al calciatore DERQAOUI Amine: 4 (quattro) gare di squalifica; - quanto al sig. CONTARINO Gaetano: mesi 3 (tre) di inibizione; - quanto all’A.S. SAN GOTTARDO: € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e 5 (cinque) punti di penalizzazione. La motivazione: Il fatto per il quale le parti sono state tratte a dibattimento (l’impiego del calciatore in posizione irregolare in quanto non tesserato) è pacifico, essendo stato dimostrato documentalmente dalla Procura Federale. Stante l’assenza di difese, non sono emerse circostanze che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa a carico dei deferiti. Congrua appare pertanto la sanzione richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M. Il T.F.T. – FVG: - commina al calciatore DERQAOUI Amine n. 4 (quattro) gare di squalifica; - commina al sig. CONTARINO Gaetano mesi 3 (tre) di inibizione; - commina alla società A.S. SAN GOTTARDO l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e 5 (cinque) punti di penalizzazione. Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale F.V.G. costituito dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente) dall’avv. Luca De Pauli e dal dott. AlfonsoDavide D’Angelo (componenti effettivi), dall’avv. Severino Lodolo, dott. Alessandro Benzoni, dall’avv. Daniele Pezzetta e dall’avv. Andrea Canzian (componenti supplenti) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante A.I.A. sig. Andrea Merlino, nel corso della riunione del 28.01.2016 ha assunto la seguente decisione: DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della società A.S.D. CAMINO. Visto il deferimento del Procuratore Federale nei confronti della società A.S.D. CAMINO per violazione dell’art. 1bis comma 1 del C.G.S., in relazione alle previsioni di cui all’art. 4, comma 2, dello stesso codice ed agli artt. 65 e 66 delle N.O.I.F. per omesso controllo dell’unico ingresso all’impianto, tale da consentire l’accesso a soggetti non autorizzati all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi, il TFT FVG convocava la deferita e la Procura Federale per l’udienza del 28.01.2016. All’udienza nessuno compariva per la società, che non aveva presentato neppure difese scritte. La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, il quale ha formulato la seguente richiesta: per l’A.S.D. CAMINO euro 200 di ammenda La motivazione. Il deferimento è fondato. Dall’esame degli atti emerge indubbiamente che un soggetto non autorizzato si trovasse indebitamente e senza alcuna autorizzazione nella zona adibita agli spogliatoi ed all’interno del recinto di gioco. Ne consegue che la società, non garantendo un adeguato controllo dell’unico ingresso all’impianto sportivo prima dell’inizio della gara, si è resa responsabile della violazione ascrittale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, irroga alla: - A.S.D. CAMINO la sanzione di euro 200 di ammenda. Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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