COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016 Reclamo società USD MARIANO CALCIO Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 30.01.2016 tra USD MARIANO CALCIO / LOMELLINA C.U. n. 43 della CRL datato 04.02.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016 Reclamo società USD MARIANO CALCIO Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 30.01.2016 tra USD MARIANO CALCIO / LOMELLINA C.U. n. 43 della CRL datato 04.02.2016. La Società USD MARIANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per 4 giornate il giocatore INGRIBELLI Simone per aver incitato il pubblico a fine gara contro la terna arbitrale. La Società promuove reclamo ritenendo che il giocatore sia estraneo ai fatti ai lui ascritti e che la sanzione sia conseguentemente eccessiva rispetto allo svolgimento dei fatti. Su tale presupposto veniva richiesto alla Corte Sportiva di Appello Territoriale la riforma della decisione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta attentamente la documentazione e gli Atti Ufficiali, censura il comportamento tenuto dal giocatore INGRIBELLI Simone, ma lo ritiene di gravità tale da poter giustificare una minima mitigazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, ACCOGLIE parzialmente il reclamo proposto e riduce la squalifica a 3 giornate, disponendo l’accredito della relativa tassa.
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