COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S.O. CASTELLO VIGHIZZOLO Camp Allievi Reg. B Gir. A Gara del 24.01.2016 tra Varesina Sport / G.S.O. Castello Vighizzolo C.U. n. 43 del CRL datato 04.02.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S.O. CASTELLO VIGHIZZOLO Camp Allievi Reg. B Gir. A Gara del 24.01.2016 tra Varesina Sport / G.S.O. Castello Vighizzolo C.U. n. 43 del CRL datato 04.02.2016. La Società G.S.O. CASTELLO VIGHIZZOLO ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che ha squalificato fino al giorno 30.03.2016 il proprio allenatore PERRETTA Luigi, ritenendo la sanzione ingiusta rispetto allo svolgimento dei fatti e chiedendone l'annullamento. Su tale presupposto veniva richiesto alla Corte Sportiva di Appello Territoriale la riforma della decisione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta attentamente la documentazione e gli Atti Ufficiali, risulta invero in modo inconfutabile come allenatore PERRETTA Luigi abbia trattenuto per un braccio l'arbitro e rivolgendo frasi ingiuriose nei confronti dello stesso. Tali comportamenti sono da ritenersi meritevoli della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it