COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 6.2 Deferimento della Procura Federale del 13.01.2016 a carico di: 1. RIZZI Federico, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento agli artt. 17, comma 5 lett. A) CGS per aver partecipato, nelle file della US OFFANGHESE, alla gara PONTIROLESE – US OFFANGHESE del 6.9.2015 (CAMPIONATO PROMOZIONE), in posizione irregolare; 2. VERDELLI Aronne, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all’art. 61, commi 1 e 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara PONTIROLESE – US OFFANGHESE del 6.9.2015, nella quale era inserito il calciatore RIZZI Federico in posizione irregolare; 3. US OFFANGHESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 6.2 Deferimento della Procura Federale del 13.01.2016 a carico di: 1. RIZZI Federico, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento agli artt. 17, comma 5 lett. A) CGS per aver partecipato, nelle file della US OFFANGHESE, alla gara PONTIROLESE - US OFFANGHESE del 6.9.2015 (CAMPIONATO PROMOZIONE), in posizione irregolare; 2. VERDELLI Aronne, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all'art. 61, commi 1 e 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara PONTIROLESE - US OFFANGHESE del 6.9.2015, nella quale era inserito il calciatore RIZZI Federico in posizione irregolare; 3. US OFFANGHESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, - rilevato che nessuno è comparso per il deferito, RIZZI Federico, nonostante regolare convocazione a mezzo telefax; - rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: - a carico del calciatore RIZZI Federico una giornata di squalifica; OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato risulta provato documentalmente, Infatti, il calciatore, RIZZI Federico, ha partecipato alla gara indicata in epigrafe in posizione irregolare in quanto era stato squalificato. Alla luce della gravità dei fatti, si ritiene equo comminare le sanzioni per le violazioni di cui in epigrafe nei termini nei termini richiesti della procura federale per il calciatore RIZZI Federico ed il dirigente accompagnatore, VERDELLI Aronne, mentre per la società US OFFANGHESE la sanzione dell’ammenda deve tenere in considerazione la categoria di appartenenza. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, commina - al calciatore RIZZI Federico una giornata di squalifica; - al dirigente VERDELLI Aronne, due mesi di inibizione - alla società US OFFANGHESE € 450,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (Promozione gir. E) stagione sportiva 2015/2016. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale. - a carico di VERDELLI Aronne, mesi uno di inibizione - a carico della società US OFFANGHESE € 300,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (Promozione) stagione sportiva 2015/2016; - preso atto che i deferiti, VERDELLI e US OFFANGHESE hanno chiesto di essere assolti ovvero quanto meno di non comminare il punto di penalizzazione richiesto dal Rappresentante della Procura Federale;
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