• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 22.01.2016 a carico di:
1.SHUSHKOV Mihail, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all’art. 15 n. 5, 46, comma 6 CGS, 39 e 74, comma 4 NOIF per aver partecipato, nelle file della BERBENNO, alla gara BERBENNO – ALTO LARIO del 10.10.2015 (CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI), in posizione irregolare;
2.SPINOLA Sandro, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all’art. 61, commi 1 e 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara BERBENNO – ALTO LARIO del 10.10.2015 (CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI), nella quale era inserito il calciatore SHUSHKOV Mihail in posizione irregolare;
3. BERBENNO ASD per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 22.01.2016 a carico di:
1.SHUSHKOV Mihail, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all'art. 15 n. 5, 46, comma 6 CGS, 39 e 74, comma 4 NOIF per aver partecipato, nelle file della BERBENNO, alla gara BERBENNO – ALTO LARIO del 10.10.2015 (CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI), in posizione irregolare;
2.SPINOLA Sandro, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all'art. 61, commi 1 e 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara BERBENNO – ALTO LARIO del 10.10.2015 (CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI), nella quale era inserito il calciatore SHUSHKOV Mihail in posizione irregolare;
3. BERBENNO ASD per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,
- rilevato che nessuno è comparso per i deferiti, nonostante regolare convocazione a mezzo telefax;
- rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni:
- a carico del calciatore SHUSHKOV Mihail una giornata di squalifica;
- a carico di SPINOLA Sandro, mesi uno di inibizione
- a carico della società BERBENNO ASD € 300,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (JUNIORES PROVINCIALI) stagione sportiva 2015/2016,
OSSERVA
Il comportamento addebitato, come già indicato risulta provato documentalmente, Infatti, il calciatore, SHUSHKOV Mihail, ha partecipato alla gara indicata in epigrafe in posizione irregolare in quanto non tesserato.
Alla luce della gravità dei fatti, si ritiene equo comminare le sanzioni per le violazioni di cui in epigrafe nei termini nei termini richiesti della procura federale per il calciatore SHUSHKOV Mihail ed il dirigente accompagnatore, SPINOLA Sandro, mentre per la società BERBENNO ASD la sanzione dell’ammenda deve tenere in considerazione la categoria di appartenenza.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale,
commina
- al calciatore SHUSHKOV Mihail una giornata di squalifica;
- al dirigente SPINOLA Sandro, due mesi di inibizione
- alla società BERBENNO ASD € 250,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (JUNIORES SONDRIO gir. U) stagione sportiva 2015/2016.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N°45 del 18/02/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 22.01.2016 a carico di:
1.SHUSHKOV Mihail, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all’art. 15 n. 5, 46, comma 6 CGS, 39 e 74, comma 4 NOIF per aver partecipato, nelle file della BERBENNO, alla gara BERBENNO – ALTO LARIO del 10.10.2015 (CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI), in posizione irregolare;
2.SPINOLA Sandro, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all’art. 61, commi 1 e 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara BERBENNO – ALTO LARIO del 10.10.2015 (CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI), nella quale era inserito il calciatore SHUSHKOV Mihail in posizione irregolare;
3. BERBENNO ASD per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati."