COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della società A.S.D. MORETTA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 49 del 4.2.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara MORETTA – AIRASCHESE disputata in data 31.1.2016, Campionato di Promozione – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della società A.S.D. MORETTA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 49 del 4.2.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara MORETTA – AIRASCHESE disputata in data 31.1.2016, Campionato di Promozione - Girone C Con ricorso inviato in data 6.2.2016 la Società MORETTA si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il calciatore GUERRINI Estefano e ne chiede la riduzione. La società ricorrente lamenta l'eccessività della sanzione sostenendo che si è trattato di un fallo di gioco e, più precisamente, di una spallata e non di uno spintonamento, che la condotta non ha avuto conseguenze lesive tali da impedire al giocatore avversario di proseguire la gara e che il proprio giocatore, alla notifica dell'espulsione, ha disciplinatamente accettato la decisione del direttore di gara allontanandosi senza minimamente protestare. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Effettivamente, nel caso di specie, il rapporto arbitrale riferisce, “a gioco in svolgimento”, di “una spallata al capitano della squadra avversaria facendolo finire contro la stessa panchina. L'avversario riportava lesioni al ginocchio dovute all'impatto contro il ferro della panchina”. Non risultano rilievi circa il comportamento del GUERRINI successivo all'espulsione né il capitano dell'AIRASCHESE è stato sostituito nel corso della gara. Se, dunque, la pericolosità e platealità della scorrettezza suggeriscono una sanzione superiore al minimo previsto per un normale fallo “da espulsione”, l'assenza di conseguenze lesive che abbiano condizionato la gara e la disciplinata accettazione della valutazione arbitrale, da parte del giocatore punito, portano a ritenere equa la squalifica per due gare. Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del reclamo, RIDUCE l'entità della squalifica a carico del giocatore GUERRINI Estefano determinandone la durata in due turni di gara. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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