COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 18 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: POL. D. MADRE PIETRA APRICENA – A.C. REAL SITI del 31 Gennaio 2016. (Reclamo della A.C. REAL SITI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore COGNETTI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 in data 4/2/2016 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 18 Febbraio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: POL. D. MADRE PIETRA APRICENA – A.C. REAL SITI del 31 Gennaio 2016. (Reclamo della A.C. REAL SITI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore COGNETTI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 in data 4/2/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; ritenuto che il comportamento del calciatore COGNETTI Antonio appare adeguatamente punito dal Primo Giudice con la squalifica per n. 5 gare effettive, attese le contestate antisportività e violenza nei confronti dell’arbitro; considerato altresì che le motivazioni addotte dalla società reclamante non appaiono convincenti ma meramente generiche P.Q.M. D E L I B E R A Respingersi il reclamo proposto dalla società A.C. REAL SITI e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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