COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S. FOLGORE ORISTANO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 28.01.2016. Gara Atletico Marrubiu / Folgore Oristano del 24.01.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S. FOLGORE ORISTANO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 28.01.2016. Gara Atletico Marrubiu / Folgore Oristano del 24.01.2016. Con reclamo tempestivamente depositato la società Folgore Oristano ricorre avverso il provvedimento del giudice sportivo con il quale il calciatore Luca Ena è stato squalificato fino al 31.05.2016 perché durante un’interruzione di giuoco, correva verso l’arbitro e tentando di celarsi dietro un suo compagno di squadra che era intento a chiedere spiegazioni al direttore di gara, colpiva quest’ultimo con un pugno al costato. Alla notifica del provvedimento di espulsione ingiuriava l’arbitro e ritardava platealmente l’uscita dal terreno di gioco. Nonché ricorre avverso il provvedimento di squalifica per cinque giornate del calciatore Pinna Diego perché a gioco fermo colpiva con una violenta pallonata un calciatore avversario, facendolo cadere per terra. Alla notifica del provvedimento disciplinare, spingeva il direttore di gara facendolo arretrare di un paio di passi. La ricorrente nei motivi dell’impugnazione chiede la riduzione delle squalifiche suindicate. La Corte d’Appello territoriale, al fine di fare chiarezza sull’accaduto, disponeva l’audizione del direttore di gara e del Presidente della Società che ne faceva espressamente richiesta. Il direttore di gara, nel corso della sua audizione, pur confermando che il calciatore Diego Pinna avesse colpito un avversario con una pallonata, a seguito delle domande rivoltegli, non ribadiva la circostanza che il gesto fosse stato volontario, giacché tale sua prima asserzione si era basata su un’interpretazione soggettiva del fatto. Per quanto invece concerne la fattispecie relativa al calciatore Luca Enna, l’arbitro confermava di essere stato colpito da un pugno che però non gli aveva provocato, neppure un momentaneo dolore, tanto che aveva regolarmente proseguito la gara. La Corte d’Appello Territoriale, sentito il rappresentante della società che insisteva nelle richieste del reclamo, delibera quanto segue. In primo luogo, con riferimento alla posizione del calciatore Luca Enna occorre rimarcare che la condotta in contestazione – rectius un pugno che non gli cagionava dolore – non può essere sussunta nell’alveo di un’azione di violenza, proprio in assenza di certificazioni mediche o eventi lesive che ne attestano la configurabilità. Viceversa, il fatto che il direttore di gara abbia chiarito di essere stato colpito, senza patire alcun dolore, neppure momentaneo, e di aver proseguito la gara senza problemi esclude che il comportamento de quo possa essere ascritto alla stregua di un atto di violenza; esso configura piuttosto una vibrata ed alquanto scomposta protesta, una grave condotta anti-sportiva, meritevole di sicura censura, ma non è un’azione violenta in assenza dei requisiti che la contraddistinguono. La sanzione più equa , attesa la gravità del comportamento antisportivo, è una squalifica fino al prossimo 29 febbraio 2016, che si distanzia dal minimo editale previsto dall’art. 19, comma 4°, lett. a) C.G.S, in considerazione del fatto che l’arbitro, anche se non ha subito nell’occasione alcun patimento, non va mai ed in alcun modo attinto, vieppiù per la sua la connotazione di Pubblico Ufficiale. Per quanto concerne invece il giocatore Diego Pinna, giova evidenziare che il direttore di gara pur confermando di aver visto il predetto colpire con una pallonata un giocatore avversario, ha precisato di non poter affermare con certezza che il gesto fosse volontario e che la sua prima impressione era stata dettata da una mera valutazione interpretativa dell’episodio, senza fornire a conforto alcun riscontro di natura oggettiva. L’azione va pertanto sussunta in una condotta antisportiva a cagione di un avversario, ma la sanzione va ricondotta nel minimo editale previsto dall’art. 19, comma 4° C.G.S., anche in considerazione dell’assenza di condotte lesive nei confronti dello stesso, di talché la squalifica va ridotta da cinque a tre gare. Per tutte queste ragioni la Corte D’Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica del calciatore Diego Pinna da cinque a tre giornate, mentre la squalifica del calciatore Luca Enna dal 31 maggio 2016 al 29 febbraio 2016.
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