COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 82 stagione sportiva 2015/2016 Gara Pieve al Toppo – Fratticciola (0-0) del 17 gennaio 2016. Campionato Seconda Categoria Girone N. In C.U. n. 40 del 21 gennaio 2016 C.R. Toscana.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 82 stagione sportiva 2015/2016 Gara Pieve al Toppo – Fratticciola (0-0) del 17 gennaio 2016. Campionato Seconda Categoria Girone N. In C.U. n. 40 del 21 gennaio 2016 C.R. Toscana. Reclama la Pol. Pieve al Toppo „06 avverso l‟ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI SOCIETA‟ AMMENDA EURO 450,00 (PIEVE AL TOPPO „06) Per propri sostenitori che a fine gara si arrampicano sulla rete di recinzione cercando di oltrepassarla. Per offese e minacce rivolte al D.G. in tale circostanza. Per aver cercato di penetrare negli spogliatoi attraverso una finestra ed arrampicandosi sul muro. Per contegno minaccioso verso l’arbitro al momento dell’abbandono dell’impianto con la propria autovettura ritrovata coperta di sputi. Sanzione limitata fattivo intervento dirigenza locale”. La Società reclamante asserisce che il pubblico presente alla gara mai avrebbe manifestato l‟intenzione di scavalcare la rete di recinzione, né tantomeno di entrare nello spogliatoio arbitrale, stante anche la ridottissima misura della finestra di cui si parla, peraltro protetta da sbarre. Viene negata altresì la circostanza che l‟autovettura del D.G. sia stata riempita di sputi, anzi l‟Arbitro sarebbe sempre stato assistito in ogni suo aspetto dai propri dirigenti. Per l‟effetto la stessa Società reclamante chiedeva la riduzione dell‟ammenda inflitta. Richieste al D.G. osservazioni in merito agli episodi in questione, lo stesso conferma nella sostanza quanto già riportato nel rapporto di gara. Nella riunione del 12.02.2016, veniva udita, come dalla medesima richiesto, la Società reclamante nella persona del Presidente, il quale si riportava al reclamo, precisando come il D.G. nel corso della gara avrebbe sbeffeggiato uno spettatore che, probabilmente, era poi stato anche che aveva sputato sulla maniglia dell‟autovettura dell‟Arbitro. Il reclamo merita di essere accolto. Infatti, quantunque nel supplemento richiesto al D.G. i fatti trovino parimenti conferma nella loro sostanza, questo Collegio rileva che la sanzione inflitta nei confronti della Società reclamante appare incongrua per eccessiva gravosità rispetto ai fatti contestati e ciò anche per l‟assenza di recidiva del comportamento dei dirigenti della Società e dei suoi tifosi, nonché in ragione del fattivo intervento della dirigenza, peraltro già correttamente evidenziato dal G.S.T., e per l‟effetto dovrà essere adeguatamente ridotta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Toscana infligge alla Pol. Pieve al Toppo l‟ammenda di Euro 300,00 (trecento/00). Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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