COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 88 Stagione Sportiva 2015/2016 Reclamo A.S.D.C.G. Aurora Montaione Avverso Squalifica Calciatore Bello Marco Per 3 Gg. (C.U. N. 32 Del 2712016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 18/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 88 Stagione Sportiva 2015/2016 Reclamo A.S.D.C.G. Aurora Montaione Avverso Squalifica Calciatore Bello Marco Per 3 Gg. (C.U. N. 32 Del 2712016) Propone rituale reclamo la ASDCG Aurora Montaione avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST di Firenze con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La reclamante pur non smentendo l‟episodio, lo ritiene non riconducibile alla fattispecie “condotta violenta” e non meritevole di una sanzione di tre giornate, ne chiede pertanto la riduzione. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo stesso. L‟Arbitro nel supplemento non solo conferma il primo rapporto, ma ridescrive l‟episodio fornendo maggiori particolari. Tali particolari sono da interpretarsi per la volontarietà del fallo compiuto in modo violento in un momento successivo al normale contrasto di gioco precedente tra i due calciatori contendenti, durante il quale il Bello era finito a terra a da lì scalciava l‟avversario che si stava allontanando col pallone. Le tre giornate sono il minimo edittale previsto dalla norma per tali violazioni, e proprio per il caso in cui, come nel caso di specie, l‟avversario non subisca conseguenze, viceversa il minimo sarebbe stato di cinque giornate. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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