COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AD SPORTING PILA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANT’ARCANGELO-SPORTING PILA DISPUTATA IL 17.01.2016, A S.ARCANGELO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 105 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17/01/2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA CALCIATORE FIORUCCI ANDREA PER OTTO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 120 del 12/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AD SPORTING PILA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANT’ARCANGELO-SPORTING PILA DISPUTATA IL 17.01.2016, A S.ARCANGELO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 105 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17/01/2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA CALCIATORE FIORUCCI ANDREA PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.02.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e della società reclamante, si è potuto appurare il comportamento tenuto dal calciatore Fiorucci Andrea, reo di aver spintonato lievemente l’arbitro alle spalle senza tuttavia procurargli nessun dolore e fastidio, come ammesso dallo stesso direttore di gara in sede di audizione; a fine gara lo stesso calciatore ha chiesto scusa all’arbitro per l’atteggiamento assunto. Tutto ciò premesso, pur deplorando l’accaduto, la Corte ritiene di poter contenere la squalifica al calciatore Fiorucci Andrea a cinque giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Fiorucci Andrea a cinque giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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