COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GUALDO CASACASTALDA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GUALDO CASACASTALDA – GIOVANILI CAMPITELLO DISPUTATA IL 24.01.2016, A GUALDO TADINO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27/01/2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE BELLUCCI GIORGIO FINO AL 21.04.2016 E L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ AD €. 370,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 120 del 12/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GUALDO CASACASTALDA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GUALDO CASACASTALDA - GIOVANILI CAMPITELLO DISPUTATA IL 24.01.2016, A GUALDO TADINO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27/01/2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE BELLUCCI GIORGIO FINO AL 21.04.2016 E L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ AD €. 370,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.02.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro nonchè della società reclamante, è emerso che i fatti che hanno comportato la sanzione dell’ammenda a carico della società ASD Gualdo Casacastalda si sono effettivamente svolti. La valutazione complessiva dei suddetti fatti induce, tuttavia, a ritenere che gli stessi debbono essere sanzionati con una pena inferiore rispetto a quella indicata dal G.S. La sanzione, pertanto, può essere ridotta ad €. 200,00. Per contro, questa Corte ritiene del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione comminata all’allenatore Bellucci Giorgio, per il comportamento da quest’ultimo tenuto nel corso ed al termine della gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad €. 200,00 alla società reclamante. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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