COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 172. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO NOLA FIVE SOCCER – GARA FULGOR SANGIORGIO / NOLA FIVE SOCCER DEL 21.02.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 172. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO NOLA FIVE SOCCER – GARA FULGOR SANGIORGIO / NOLA FIVE SOCCER DEL 21.02.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte riunioni (29 giugno e 2 dicembre 2015) nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 20.07.2015, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; ascoltato, in terza convocazione, nella riunione del 28.09.2015, l’Osservatore Arbitrale, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 86 del 5.03.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oggettivamente responsabile per i fatti violenti dei propri sostenitori, nonché l’ammenda di euro 200,00 con obbligo di disputare una gara interna a porte chiuse. Con appello spedito nei termini temporali prescritti, ovvero con fax datato 12.03.2015, la reclamante ha impugnato la citata decisione. Dalla disamina del’appello, deve precisarsi che la tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Invero, non risultano elementi nuovi, tale da indurre a modificare le decisioni del Primo Giudice, assunta sulla base del referto arbitrale, confermato integralmente dal direttore di gara nell’audizione del 20.07.2015. Invero, il referto arbitrale, nel diritto sportivo, costituisce fonte privilegiata di prova. D’altra parte, la reclamante non ha prodotto alcuna prova, idonea a smentire quanto segnalato nello stesso rapporto, con la conseguenza che non è possibile accogliere le richieste formalizzate dalla reclamante. Per quel che concerne la quantificazione delle sanzioni, infine, ad avviso del Collegio non può neppure ritenersi che ricorrano gli estremi per una loro riduzione, risultando esse congrue e proporzionate. P.Q.M. DELIBERA di rigettare l’appello proposto dalla società Nola Five Soccer, disponendo l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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