COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 48. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA CRAL FINCANTIERI STABIA / ALBANOVA CALCIO DEL 13.12.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 48. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA CRAL FINCANTIERI STABIA / ALBANOVA CALCIO DEL 13.12.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del’8 febbraio 2016, la società, nella persona dell’assistente legale, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 55 del 17.12.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di euro 600,00, nonché l’obbligo di disputa di quattro gare casalinghe a porte chiuse. Con ricorso spedito, a mezzo fax, in data 23.12.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato le citate decisioni. Preliminarmente, questo Collegio prende atto del versamento della tassa, in data 9 febbraio 2016. La tesi difensiva della società si configura nell’affermare che il rapporto del direttore di gara non riporti esattamente i fatti come sono avvenuti, cercando di evidenziare che alcuni episodi segnalati nel verbale di gara siano stati omessi nel rapporto del Commissario di campo. Questa Corte Sportiva evidenzia, comunque, che, leggendo sia il verbale del direttore di gara, sia il rapporto del Commissario di campo, i fatti sanzionati corrispondano ai fatti accaduti. La tesi difensiva della società può essere accolta solo ed esclusivamente per l’ammenda di euro 600,00, che viene ridotta ad euro 500,00, in quanto la così ridimensionata quantificazione si appalesa più equa, in rapporto alla gravità delle infrazioni verificatesi nella circostanza. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Cral Fincantieri Stabia, di ridurre ad euro 500,00 la sanzione pecuniaria a suo carico; di confermare nel resto; dispone il riaccredito, della tassa reclamo versata, sul conto della società reclamante.
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