DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°498 Comunicato Ufficiale N.498 del 18.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE A2 GARE DEL 23/01/2016: A.S.D. AUGUSTA 1986 – A.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°498 Comunicato Ufficiale N.498 del 18.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE A2 GARE DEL 23/01/2016: A.S.D. AUGUSTA 1986 – A.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Augusta 1986 Il Giudice Sportivo Esaminato il ricorso in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nella gara di che trattasi i calciatori Serpa Brunno e Calderolli Fernando in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è infondato e va respinto. Dalle indagini esperite presso il competente ufficio tesseramenti, alle risultanze delle quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, i nominati in questione risultano essere calciatori italiani tesserati dall’ufficio tesseramenti F.I.G.C rispettivamente in data 17/05/2010 e 30/06/2009. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 418 del 27/01/2016 decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito delle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. AUGUSTA 1986 – A.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO 2 - 2; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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