F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/TFN del 23 Febbraio 2016 (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GORAN KOCMAN (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD NK Kras Repen), Società ASD NK KRAS REPEN – (nota n. 7192/1007 pf14-15 LG/pp del 21.1.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/TFN del 23 Febbraio 2016 (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GORAN KOCMAN (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD NK Kras Repen), Società ASD NK KRAS REPEN - (nota n. 7192/1007 pf14-15 LG/pp del 21.1.2016). Il Deferimento Con atto del 21 gennaio 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare il Signor Goran Kocman (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD N.K. Kras Repen) per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco entro il termine dell’11 luglio 2014, come prescritto al punto 9) pag. 3 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014. La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS Con memoria depositata in vista dell’udienza, la deferita Società chiede il proscioglimento evidenziando che per mero errore, da giustificarsi in ragione della novità della procedura informatica di iscrizione al campionato, il file sulla dichiarazione di disponibilità del campo, sebbene spedito, non sarebbe stato recapitato dal sistema informatico in quanto erroneamente denominato in modo identico al file già inviato contenente la dichiarazione di disponibilità del medesimo campo per l’altra squadra della stessa Società. Il dibattimento Alla riunione del 17 febbraio 2016 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’integrale accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Signor Goran Kocman, la sanzione dell’inibizione di 30 (trenta) giorni; - Società ASD N.K. Kras Repen, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 30 marzo 2015, come del resto riconosciuto dalla stessa Società, risulta che effettivamente Goran Kocman, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD N.K. Kras Repen, non ha provveduto a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco entro il termine dell’11 luglio 2014 previsto per il campionato di serie D, anno 2014/2015, al punto 9) pag. 3 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014. Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Goran Kocman per il mancato rispetto dell’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138. Il documentato errore di trasmissione - secondo cui il file sulla dichiarazione di disponibilità del campo non sarebbe pervenuto perché, sebbene spedito, non sarebbe Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 stato acquisito dal sistema informatico in quanto erroneamente denominato in modo identico al file inviato contemporaneamente contenente la dichiarazione di disponibilità del medesimo campo per l’altra squadra della medesima Società - giustifica, tuttavia, un’attenuazione della sanzione, trattandosi, peraltro, di violazione verificatasi nel primo anno di informatizzazione delle domande di iscrizione al campionato. Dalla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della Società. Il dispositivo Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 15 (quindici) per il Sig. Signor Goran Kocman, - ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per Società ASD N.K. Kras Repen.
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