F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 23 Febbraio 2016 (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (Presidente del Comitato Regionale Umbria – L.N.D.) – (nota n. 7587/653pf15-16/SP/gb del 29.01.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 23 Febbraio 2016
(116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (Presidente del Comitato Regionale Umbria – L.N.D.) - (nota n. 7587/653pf15-16/SP/gb del 29.01.2016).
Letti gli atti. Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 29 gennaio 2016 nei confronti di Luigi Repace, Presidente del Comitato Regionale Umbro, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, CGS per avere con le dichiarazioni contenute nella lettera 22 dicembre 2015 inviata al Presidente LND presso l’indirizzo istituzionale e nella lettera in pari data indirizzata alla Guardia di Finanza, I Gruppo Roma, pubblicamente reso espressioni offensive della onorabilità del Dott. Antonio Cosentino, Presidente LND, ledendo in tal modo la reputazione dello stesso e per avere comunque rivolto espressioni offensive, in particolare laddove si fa riferimento al carattere intimidatorio dell’istanza avanzata. Esaminata la memoria difensiva depositata dal Dott. Repace con la quale, nel contestare il contenuto del deferimento, si chiede il proscioglimento. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Liberati, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno). Ascoltato il soggetto deferito ed il proprio legale i quali, nel ribadire quanto esposto nella memoria difensiva in atti, hanno insistito per il proscioglimento. Valutato che il deferimento risulta disposto per violazione dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 1 bis, comma 1, CGS. Considerato che, per quanto attiene alla violazione dell’art. 5, comma 1, CGS riguardando detta norma le “dichiarazioni lesive” questo Tribunale non ritiene che le lettere in contestazione possano essere valutate come “dichiarazioni”, né tanto meno come espressione pubblica di giudizi. Ritenuto che l’art. 5, comma 4, CGS precisa che la dichiarazione è pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone, può ben dirsi che nella fattispecie in esame non si concretizza nulla di tutto ciò, conseguentemente sotto questo aspetto il deferimento deve essere rigettato. Considerato, invece, per quanto attiene la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, ovvero per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che il tono delle lettere inviate al Presidente LND ed alla Guardia di Finanza se, da una parte non appare offensivo della onorabilità dello stesso Presidente LND, dall’altra non appare però del tutto corretto laddove definisce il comportamento del Presidente LND “neanche troppo velatamente intimidatorio”. Ritenuto che questa valutazione riferita al Cosentino non appare del tutto in linea con i principi di cui all’art. 1 bis, comma 1, premesso che non può essere questa la sede in cui valutare gli scritti trasmessi dal Cosentino al Repace e che quest’ultimo avrebbe potuto trasmettere, ove ritenuto opportuno, ogni incartamento alla Procura Federale per ottenere una valutazione su fatti e circostanze, va invece considerato che il Repace con le proprie lettere ha deciso di replicare in prima persona utilizzando espressioni negative esclusivamente personali. Rilevata la natura dei fatti denunciati, la qualifica del soggetto deferito, la scarsa gravità del fatto contestato questo Tribunale ritiene di dover irrogare la sanzione della ammonizione. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga al Sig. Luigi Repace la sanzione della ammonizione.
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