LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DEL 23.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. TORINO – Soc. CARPI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DEL 23.02.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. TORINO – Soc. CARPI
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 10.24 del 22 febbraio 2016) circa la condotta tenuta al 32° del secondo tempo dal calciatore Andrea Belotti (Soc. Torino); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore granata, in possesso del pallone, entrava nell’area di rigore avversaria, venendo contrastato nell’azione dal calciatore bianco-rosso n. 6. Nel superare l’antagonista il Belotti cadeva al suolo e l’Arbitro sanzionava con un calcio di rigore l’intervento del calciatore Gagliolo. Le immagini televisive acquisite escludono che tra i due calciatori vi sia stato un contatto tale da determinare la caduta al suolo del calciatore granata che, in tutta evidenza, perdeva l’equilibrio, per una scivolata del piede di sinistro d’appoggio. Pertanto, questo Giudice ritiene che la condotta del calciatore Gagliolo non fosse sanzionabile ma, nel contempo, ritiene che il comportamento del Belotti non sia stato tale da integrare gli estremi della “simulazione” in quanto la sua caduta al suolo, del tutto involontaria e non accentuata negli effetti, non era finalizzata a trarre in inganno il Direttore di gara. P.Q.M. delibera di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa l’ipotizzabile simulazione ravvisabile nella condotta del calciatore Andrea Belotti.