COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HISTORY ROMA 3Z 1938 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ALVITI LUIGI FINO AL 25/02/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE BONANNI ALESSIO FINO AL 25/02/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MESSINA ARNALDO PER 5 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 157 C5 DEL 27/01/2016 (Gara: BRILLANTE TORRINO FUTSAL – HISTORY ROMA 3Z 1938 del 22/01/2016 – Campionato Juniores C5 Elite)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HISTORY ROMA 3Z 1938 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ALVITI LUIGI FINO AL 25/02/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE BONANNI ALESSIO FINO AL 25/02/2016 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MESSINA ARNALDO PER 5 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 157 C5 DEL 27/01/2016 (Gara: BRILLANTE TORRINO FUTSAL – HISTORY ROMA 3Z 1938 del 22/01/2016 – Campionato Juniores C5 Elite) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016 L’Associazione Sportiva HISTORY ROMA 3Z 1938 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inibito il dirigente ALVITI Luigi sino al 25/02/2016 e squalificati sia il massaggiatore BONANNI Alessio che il giocatore MESSINA Arnaldo, l’uno, sino al 25/02/2016 e l’altro, per 5 gare; il dirigente ed il massaggiatore erano stati allontanati dall’arbitro per continue proteste ed avevano offeso e minacciato pesantemente, quest’ultimo, nell’abbandonare il terreno di gioco ed al termine della gara, mentre il MESSINA era stato espulso perché, al termine dell’incontro, si era avvicinato all’arbitro, in modo aggressivo, rivolgendogli, inizialmente, espressioni offensive e successivamente, spintonandolo con un dito sul petto e tentando, al contempo, di colpirlo con un pugno, ma non riuscendovi, grazie all’intervento dei propri compagni di squadra. A sostegno della propria tesi difensiva, la Società reclamante evidenziava che sia il dirigente ALVITI che il massaggiatore BONANNI si erano rivolti, durante l’incontro, all’arbitro in modo educato per chiedergli spiegazioni su alcune decisioni tecniche e che, in alcun modo, entrambi si sarebbero resi colpevoli di offese e minacce all’indirizzo dello stesso; così, la Società, negava, anche, che il giocatore MESSINA, si fosse reso responsabile, al termine della gara, di frasi offensive e minacciose verso l’arbitro e di essere venuto a contatto con lo stesso, ma riconoscendo, al più, una condotta ironica nei confronti del direttore di gara; alla luce di ciò, la Società chiedeva, quindi, di ridurre le sanzioni adottate dal Giudice sportivo di 1° grado. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, ritiene che non ci siano margini per annullare le sanzioni. In via preliminare, si evidenzia che l’art. 45, comma 3 del C.G.S., prevede, in ambito regionale della L.N.D., la non impugnabilità della inibizione per i dirigenti ovvero la squalifica per i tecnici e massaggiatori, sino ad un mese, circostanza, questa, che sussiste nel caso di specie. Nel merito si evidenzia, come risulta dal referto arbitrale, che il giocatore MESSINA Arnaldo, al termine della gara, non solo, si avvicinava, in modo aggressivo, all’arbitro rivolgendogli espressioni offensive ma lo spingeva con un dito prima sul petto e poi sulla fronte, tentando di colpirlo con un pugno, non riuscendoci, grazie, unicamente, all’intervento dei propri compagni di squadra. Pertanto, alla luce di ciò, appare congrua la sanzione irrogata al calciatore dal Giudice di 1° grado. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alle sanzioni inflitte a carico del dirigente ALVITI Luigi e del massaggiatore BONANNI Alessio ai sensi dell’art.45 del C.G.S., nonché di respingere il reclamo relativamente alla sanzione inflitta al calciatore MESSINA Arnaldo.
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