COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL FABRICA DI ROMA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 157 DEL 27/01/2016 (Gara: REAL FABRICA DI ROMA C5 – CAPRAROLA CALCIO A 5 del 12/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL FABRICA DI ROMA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 157 DEL 27/01/2016 (Gara: REAL FABRICA DI ROMA C5 – CAPRAROLA CALCIO A 5 del 12/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016 L’A.S.D. REAL FABRICA DI ROMA C/5 impugna davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, nella parte in cui, quest’ultimo, infliggeva, sia all’odierna reclamante che alla Società CAPRAROLA CALCIO A 5, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per la mancata regolare conclusione della stessa . A sostegno della propria tesi difensiva, la Società sostiene che la gara doveva essere sospesa, al 20° del secondo tempo, a causa del comportamento di un dirigente del Caprarola Calcio (Nustriani Emiliano), il quale prima insultava e minacciava i tesserati del Real Fabrica di Roma C5 dagli spalti, poi, riusciva ad entrare sul terreno di gioco intimidendo questi ultimi, alimentando, in tal modo, un clima di confusione e rifiutandosi di uscire dal terreno di gioco; alla luce di ciò, la reclamante chiede, l’annullamento del provvedimento impugnato e per l’effetto la punizione della perdita della gara unicamente alla A.S.D. Caprarola Calcio A5 . Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo in quanto, dal referto arbitrale, emerge, di contro, una realtà totalmente differente. Dinanzi a situazioni contrastanti tra quanto riferisce la Società reclamante e quanto riporta il direttore di gara nel proprio rapporto, prevale, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il contenuto di quest’ultimo, considerato fonte unica e privilegiata di prova. In particolare, dal referto arbitrale emerge che al 20° del secondo tempo, il calciatore Nunzi Luca (Caprarola Calcio a 5), a gioco fermo, sferrava due pugni violenti al volto del calciatore Dhimitri Anxhelo (Real Fabrica di Roma C5), il quale reagiva furiosamente offendendo e minacciando i giocatori avversari e cercando il contatto fisico con gli stessi, non riuscendoci solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra. Sia il Nunzi, che il Dhimitri, dopo la notifica, per entrambi, del provvedimento di espulsione, si rifiutavano di uscire dal terreno di gioco, anche dopo l’intervento dei capitani delle due squadre. In questo contesto i giocatori di entrambe le società si scambiavano reciproci pugni e calci, nonché insulti e minacce, generando una rissa generale in più parti del terreno di gioco. Immediatamente dopo, ignoti, aprivano il cancello d’ingresso al terreno di gioco, da dove entravano una ventina di facinorosi di entrambe le squadre, i quali si univano alla zuffa, incrementando il clima di violenza e confusione. In queste condizioni l’arbitro, nonostante i numerosi tentavi di riportare l’ordine, ravvisava che non vi fossero più le condizioni per proseguire l’incontro e pertanto ne decretava la fine anticipata. In definitiva, dal referto arbitrale si evince, chiaramente, che la causa della sospensione dell’incontro è ricollegabile alla condotta violenta posta in essere dai giocatori di entrambe le società, protagonisti di reciproche scorrettezze, nonché dall’invasione di sostenitori di entrambe le squadre, mentre non si fa menzione, in alcun modo, della presunta invasione di campo, a dire della reclamante, del dirigente del società ospite. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
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