COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. VIRTUS LENOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA DI € 100,00 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARSELLA IVAN PER 5 GARE E DEL CALCIATORE TRIBUZIO PASQUALE PER 5 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 38 DEL 28/01/2016 (Gara: VIRTUS LENOLA – NUOVA REAL SPIGNO del 24/01/2016 – Campionato di Terza Categoria Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D. VIRTUS LENOLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA DI € 100,00 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARSELLA IVAN PER 5 GARE E DEL CALCIATORE TRIBUZIO PASQUALE PER 5 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 38 DEL 28/01/2016 (Gara: VIRTUS LENOLA – NUOVA REAL SPIGNO del 24/01/2016 – Campionato di Terza Categoria Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: La reclamante giudica “sproporzionata” l’ammenda comminata alla Società, nonché le squalifiche inflitte ai calciatori MARSELLA e TRIBUZIO, e ciò, in quanto in occasione dei fatti sanzionati, l’Arbitro sarebbe stato oggetto soltanto di insulti e proteste, ma non di minacce. Si è quindi chiesta una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, il Direttore di gara ha descritto in maniera precisa e dettagliata il comportamento dei sostenitori della VIRTUS LENOLA, nonché quello dei calciatori TRIBUZIO e MARSELLA. L’Arbitro ha infatti riferito che al 44’ s.t. era stato costretto a sospendere l’incontro per circa due minuti, in quanto alcune persone non in lista, che infossavano abbigliamenti sportivi con i colori sociali e lo stemma della VIRTUS LENOLA, avevano invaso la zona degli spogliatoi, rivolgendo insulti e minacce ai giocatori della NUOVA REAL SPIGNO. Inoltre, una di queste persone, qualificatasi come Presidente della Società VIRTUS LENOLA, era entrato sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso e, fermatosi a circa mezzo metro di distanza dall’Arbitro, gli aveva rivolto ripetute espressioni offensive, nonché minacce. Per quanto concerne il comportamento dei calciatori, l’Arbitro ha precisato che TRIBUZIO Pasquale, dopo essere stato espulso per aver contestato una decisione tecnica avvicinando la sua testa a quella del Direttore di gara, aveva poi assunto un atteggiamento gravemente minaccioso nei confronti dello stesso, trattenuto a viva forza dai compagni; detto calciatore aveva poi reiterato gli insulti e le minacce anche al termine dell’incontro, posizionandosi dinanzi allo spogliatoio arbitrale. Quanto al calciatore MARSELLA Ivan, questi espulso al 46’ s.t. per aver rivolto all’Arbitro espressioni offensive e minacciose, dopo il provvedimento disciplinare aveva tentato altresì di colpirlo, ciò impedito dai compagni di squadra; al termine della gara, allorquando l’Arbitro stava abbandonando l’impianto sportivo, aveva tentato di aggredirlo nuovamente, ma era stato “placcato” da un dirigente della squadra avversaria, che, per garantirne l’incolumità, aveva accompagnato l’Arbitro fino alla macchina. Ribadita la gravità e l’intollerabilità dei comportamenti reiteratamente minacciosi ed aggressivi posti in essere sia dai sostenitori della VIRTUS LENOLA che dai calciatori TRIBUZIO e MARSELLA, devono quindi considerarsi del tutto congrue ed adeguate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate.
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