COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 113/A A.S.D. ARMERINA (EN) appello avverso la sanzione dell’ammenda di € 100,00 – Campionato Giovanissimi Provinciali Gara Valguarnerese/Armerina del 13/01/2016 – C.U. n. 49 del 20.01.2016 della Delegazione Provinciale di Enna.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 113/A A.S.D. ARMERINA (EN) appello avverso la sanzione dell’ammenda di € 100,00 - Campionato Giovanissimi Provinciali Gara Valguarnerese/Armerina del 13/01/2016 - C.U. n. 49 del 20.01.2016 della Delegazione Provinciale di Enna. Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Armerina ha impugnato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportato chiedendo, in buon sintesi, la revoca della sanzione dell’ammenda, in quanto il sig. Carlo Romano, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, è regolarmente tesserato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esperiti gli opportuni accertamenti attraverso il sistema informatico della F.I.G.C., rileva che il sig. Carlo Romano risulta regolarmente tesserato con l’A.S.D. Armerina, con la qualifica di allenatore, sin dal 19.11.2015, ragion per cui il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente revoca della sanzione pecuniaria inflitta. Gli atti, di contro, devono essere ritrasmessi al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di sua competenza a carico del sig. Carlo Romano. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, revoca la sanzione pecuniaria a carico dell’A.S.D. Armerina e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Enna per le consequenziali determinazioni a carico del sig. Carlo Romano. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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