COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 114/A A.S.D. S.C. MALETTO (CT) appello avverso rigetto reclamo assegnazione gara vinta per 0-3 – Campionato 2° Cat. Gir. “G” Gara Libertas Aci Real/S.C. Club Maletto del 06/01/2016 – C.U. n. 217 del 20.01.2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 114/A A.S.D. S.C. MALETTO (CT) appello avverso rigetto reclamo assegnazione gara vinta per 0-3 - Campionato 2° Cat. Gir. “G” Gara Libertas Aci Real/S.C. Club Maletto del 06/01/2016 - C.U. n. 217 del 20.01.2016. Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. S. C. Maletto ha impugnato il provvedimento in epigrafe riportato, chiedendo che gli venga assegnata gara vinta per 0 – 3, in ragione del fatto che le variazioni apportate alla sola distinta consegnata all’arbitro non sono opponibili ad essa reclamante, “non avendo così potuto esercitare il diritto di controllo sulla regolarità dei giocatori avversari e di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico”; non potendo detta variazione essere considerata un puro errore materiale, così come sostenuto dal Giudice Sportivo Territoriale. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, rileva che il calciatore Davide Pricoco classe ‘97 inizialmente indicato con la maglia n. 3, fin dall’inizio ha preso parte alla gara con la maglia n. 16, mentre il calciatore Vincenzo Donzuso, inizialmente indicato con la maglia n. 7 ha partecipato alla gara con la maglia n. 3, fino alla sua sostituzione con il calciatore n. 14, avvenuta al 30’ del 2° tempo. In ragione di quanto sopra è evidente che la società A.S.D. Libertas Acireale non ha violato la normativa sui calciatori “giovani”. Detto ciò questa Corte non può che ribadire quanto già sostenuto in altre decisioni e cioè che gli elenchi nominativi dei calciatori componenti le squadre hanno un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara nonché ai fini dell’identificazione dei calciatori, così come peraltro sostenuto dalla costante giurisprudenza federale da cui non intende discostarsi (Cfr. C.D.T. Sicilia del 22.10.2013 su C.U. n.138, C.G.F. del 20/06/2008 su C.U. n.228; C.D.T. del 12/10/2011 su C.U. n.28 e C.D.T. Sicilia del 19/02/2009 su C.U. n.246). Ragion per cui nella fattispecie non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 17 comma 4 del C.G.S., così come sostenuto dalla reclamante, in quanto i calciatori su indicati risultavano regolarmente iscritti nella distinta consegnata all’arbitro, che li aveva preventivamente identificati. Essi avevano quindi quindi diritto a partecipare alla gara, circostanza questa che fa rientrare la fattispecie, in virtù della su richiamata giurisprudenza, nell’altra ipotesi codicistica di cui all’art. 17 comma 6 C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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