COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.125/A U.S.D. CITTA’ DI ROCCA (ME) avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Andrea Caruso, per quattro gare calciatori sig.ri Lombardo Facciale Nunzio e Montagno Bozzone Antonino, squalifica per tre gare calciatore sig. Fazio Antonino – Campionato 2^ Cat. Girone “D” Gara Città di Rocca/Real Merì del 31/01/2016 – C.U. n. 234 del 03/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.125/A U.S.D. CITTA’ DI ROCCA (ME) avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Andrea Caruso, per quattro gare calciatori sig.ri Lombardo Facciale Nunzio e Montagno Bozzone Antonino, squalifica per tre gare calciatore sig. Fazio Antonino - Campionato 2^ Cat. Girone “D” Gara Città di Rocca/Real Merì del 31/01/2016 - C.U. n. 234 del 03/02/2016. Con rituale e tempestivo reclamo l’U.S.D. Città di Rocca ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, sostenendo in buona sintesi che l’azione posta in essere dai tesserati ha avuto solo uno scopo difensivo rispetto a quanto posto in essere dai calciatori della squadra avversaria e per di più in ossequio ad un dovere giuridico di assistere il direttore di gara che veniva aggredito. Con la conseguenza che le sanzioni così come assunte dal Giudice sportivo Territoriale risultano sproporzionate e meriterebbero una rideterminazione in termini più equi, in rapporto a quanto effettivamente accaduto. Quanto sopra è stato ribadito in udienza dal difensore della reclamante avendone fatto specifica richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 18’ del 1° tempo a seguito della segnatura di una rete da parte del Città di Rocca l’arbitro subiva una aggressione da parte di alcuni calciatori della società Real Merì. Una volta sottrattosi all’aggressione, il direttore di gara si portava a centro campo dove intervenivano alcuni calciatori del Città di Rocca a sua protezione, allontanando i calciatori avversari che continuavano a tenere un comportamento aggressivo e minaccioso nei suoi confronti. A questo punto il direttore di gara notava che in prossimità delle panchine era scoppiata una rissa che coinvolgeva numerosi tesserati di entrambe le società e, per quello che qui interessa, l’arbitro individuava il sig. Caruso Andrea, precedentemente espulso per avere volontariamente colpito al volto, con una gomitata, un calciatore avversario a pallone lontano, il n. 6 sig. Lombardo Facciale Nunzio, che colpiva con calci e pugni calciatori avversari, il n. 8 sig. Montagna Bozzone Antonino, che colpiva con numerosi calci e pugni alcuni calciatori avversari infierendo particolarmente sul n. 10 avversario, il n. 5 sig. Fazio Antonino, che spintonava con forza un calciatore avversario e successivamente lo colpiva con uno schiaffo. In ragione di quanto sopra il gravame appare infondato, non risultando che le azioni così come descritte dal direttore di gara siano avvenute per difenderlo, ma sono relative ad una rissa avvenuta in altra parte del campo e nata a causa dei reciproci comportamenti scorretti di due calciatori poco prima espulsi. Le sanzioni, così come irrogate dal giudice di prime cure, risultano ampiamente adeguate a quanto commesso da ciascun partecipante alla rissa e non suscettibili di alcuna pur minima riduzione, atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte, anche in ossequio alla definizione che ne ha dato la giurisprudenza penale, si ha rissa e quindi si risponde del relativo reato, ogni qualvolta più persone si colpiscono vicendevolmente, indipendentemente dalla circostanza che tale azione sia di aggressione o di difesa. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it